Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento: legge approvata in via definitiva (Redazione)

Il Mattino front page: “Assolto con formula piena” and “Il tribunale di Napoli scagiona l’ex sindaco Mario Rossi.”

Il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

Ecco il testo definitivo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

(Introduzione dell’articolo 144-ter del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 1. Dopo l’articolo 144-bis del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente: « Art. 144-ter. – (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante) –

1. Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.

2. L’interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, può rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all’esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato o l’imputato ».

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