Il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.
Ecco il testo definitivo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:
(Introduzione dell’articolo 144-ter del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 1. Dopo l’articolo 144-bis del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente: « Art. 144-ter. – (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante) –
1. Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.
2. L’interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, può rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all’esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato o l’imputato ».
