Giudizio rinviato ad udienza fissa prima dell’esaurimento della fase degli atti introduttivi e della dichiarazione di apertura del dibattimento: il termine per il deposito della lista testimoniale va calcolato in riferimento alla data della nuova udienza (redazione)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31493/2026, 29 maggio/17 agosto 2026, ha ribadito in tema di giudizio che il rinvio a udienza fissa disposto prima dell’esaurimento della fase degli atti introduttivi e della dichiarazione di apertura del dibattimento impone di valutare la tempestività del deposito della lista testimoniale con riferimento alla data della nuova udienza.

In tale ipotesi, infatti, le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative.

Il suddetto principio di diritto è stato affermato in relazione ad una fattispecie relativa a lista testimoniale che il PM aveva depositato senza rispettare il termine prescritto dall’art. 468, comma 1, cod. proc. pen., in processo la cui prima udienza si era, tuttavia, conclusa con un rinvio preliminare, funzionale all’acquisizione di alcuni atti irripetibili.

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