Sequestro preventivo di beni di un’azienda che coltiva e commercializza canapa light: non bastano a giustificarlo irregolarità amministrativa e generici sospetti investigativi (Carlo Alberto Zaina)

L’ordinanza del Tribunale del riesame di Livorno (allegata in versione anonimizzata alla fine del post), che accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento di convalida di un sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria, nonché il susseguente decreto del GIP, concernente un’azienda di coltivazione e di commercio di prodotti di canapa light (e somme di danaro) offre una pluralità di interessanti spunti giurisprudenziali.

In primo luogo, il collegio rileva che, nella specie, il provvedimento impugnato non sia “integralmente privo” di motivazione, disattendendo, così, una deduzione difensiva.

Il ricorso, nella specie, ad una parte motiva, pur spiccatamente sintetica, ma classificabile come espressione per relationem, escluderebbe, comunque, la nullità dell’ordinanza-decreto emesso, atteso che – secondo i giudici di merito –  solo l’assenza fisica e materiale della motivazione inficia irreversibilmente il provvedimento cautelare.

Certamente un’impostazione del genere solleva perplessità.

Essa, infatti, impone e richiede ai difensori, in genere, un sempre maggiore acrobatico e fantasioso sforzo esegetico, onde decodificare ed interpretare correttamente provvedimenti, che, invero, paiono caratterizzarsi per una ormai consueta lapidarietà, per una reiterata strutturale astrattezza e, soprattutto, per la sovente oscurità dell’iter logico che postula e determina la decisione. Ma tant’è.

In secondo luogo (ed è quanto maggiormente importante nella fattispecie) il Tribunale di Livorno affronta il tema del fumus commissi delicti, fondamentale in un contesto di sequestro preventivo, risolvendolo, in adesione alla prospettazione difensiva, affermando la sua insussistenza nella fattispecie.

Il giudizio del collegio è tranciante ed inequivoco.

Esso può essere sintetizzato nei seguenti punti:

  1. non si può trasformare, in modo suggestivo, meri illeciti amministrativi in ipotesi di reato, trasferendo nel contesto penale vicende che non presentano indici e dignità di questo tipo.

La forzatura operata dalla p.g. (e recepita da PM e GIP) è tale da coinvolgere illegittimamente nella prospettazione e nella sfera del penalmente rilevante anche la più complessiva lecita attività (coltivativa e commerciale) svolta dall’indagato, pur in totale carenza di elementi idonei ad indurre a tale negativo giudizio;

  • l’assenza di qualsivoglia supporto di natura scientifica, che dimostri che la sostanza rientra nel contesto stupefacente, costituisce ulteriore elemento di rilievo, per escludere il fumus.

L’accusa ed il giudice devono attestare ragionevolmente un’idoneità drogante effettiva della sostanza.

In teoria non pare, infatti, sufficiente a legittimare il fumus, il sostenere apoditticamente che il limite di legge relativo al THC (0,6%) potrebbe nel caso specifico essere stato superato;

  • a riprova e conferma di quanto affermato sub b), il Tribunale precisa (citando la giurisprudenza di rito) che, al più, può essere legittimo, un eventuale sequestro della sostanza, a fini e di natura strettamente probatoria.

Ribadisce, però, l’inammissibilità di un provvedimento di sequestro preventivo di un’azienda e di somme di danaro, che si fondi esclusivamente su sospetti e deduzioni generiche.

Tali vengono ritenute:

  1. l’ipotesi che un’attività commerciale, quale quella dell’indagato “organizzata e regolarmente dichiarata” venga qualificata, senza elementi significativi, una copertura legale per un commercio illecito parallelo;
  2. l’evocazione e l’utilizzo del narcotest, analisi che può solo dimostrare la qualità e la tipologia della sostanza verificata, ma non già la quantità del principio attivo contenuto e le sue caratteristiche organolettiche.

Sotto questo profilo, il Tribunale di Livorno supera, addirittura, evolvendola, la posizione di SSUU 30475/2019, in quanto conferisce all’analisi tossicologica una valenza decisiva.

L’ordinanza ricorda, infatti, il limitato spessore probatorio del narcotest, che può assumere efficacia purché sia il Giudice a fornire “elementi significativi della tipologia ed entità di detta sostanza”.

Si tratta di un risultato che qualsiasi giudice, anche il più preparato, non può affatto raggiungere senza un’analisi tossicologica;

  • l’esercizio del diritto del difendersi provando paga una volta di più.

La produzione – da parte della difesa – di documentazione societaria, fiscale e chimico tossicologica, permette di contrastare efficacemente il teorema accusatorio, proprio sul delicatissimo ed essenziale terreno del fumus.

Dunque siamo dinanzi ad un provvedimento importante che delimita rigorosamente le sfere di intervento e di efficacia dei due tipi di sequestro (probatorio e preventivo), riconoscendo una possibile maggiore applicazione del primo, proprio per la natura accertativa dello stesso e sancendo un concetto di fumus estremamente tassativo, non impermeabile  a quelle produzioni difensive che, in casi di presunta violazione del T.U. Stup., troppo spesso vengono disattese, se non, addirittura ignorate, in questa delicata fase cautelare.

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