La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 36186/2026 ha stabilito che in sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato è preclusa quando sia stata disposta dal giudice monocratico, all’esito dell’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, la prosecuzione del giudizio ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., poiché tale decisione implica una verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell’azione penale, condotta secondo il parametro della ragionevole previsione di condanna, analoga a quella sottesa al decreto che dispone il giudizio
il Tribunale del riesame si è correttamente astenuto dal rivalutare il fumus commissi delicti, in applicazione del principio, secondo cui l’emissione del decreto che dispone il giudizio preclude, nel giudizio di riesame delle misure cautelari reali, la proposizione della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti.
In tal caso, infatti, è già intervenuta una verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa, più penetrante della valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694-03; Sez. 6, n. 3504 del 24/10/2019, dep. 2020, Taddei, Rv. 278193-01; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227-01; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, Olisterno, Rv. 268733-01, in cui è stato precisato che la preclusione opera anche se, dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, viene revocata una misura cautelare personale; Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906-01).
I ricorrenti sostengono che tale principio non sarebbe applicabile quando, come nel caso di specie, il sequestro conservativo sia stato adottato dopo il provvedimento di prosecuzione del giudizio emesso ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., del quale contesta l’assimilabilità al decreto che dispone il giudizio per i reati per cui è prevista l’udienza preliminare.
Tale deduzione si appalesa del tutto infondata, atteso che l’udienza di comparizione predibattimentale, introdotta dalla riforma Cartabia per i procedimenti a citazione diretta, svolge una funzione di filtro dell’accusa analoga a quella dell’udienza preliminare, sul cui modello è strutturata (cfr. Sez. 6, n. 23639 del 14/05/2024, A., Rv. 286630-01 sulla natura di decreto del provvedimento di prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.).
In entrambi i moduli previsti per l’esercizio ordinario dell’azione penale, il giudice prende conoscenza del fascicolo del pubblico ministero e, qualora ritenga non necessario il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, secondo una formula diversa da quelle di proscioglimento adottabili dal giudice del dibattimento e riservata, prima della novella del 2022, al giudice dell’udienza preliminare. In difetto di richiesta di riti alternativi, il giudice monocratico dell’udienza predibattimentale dispone, invece, il passaggio alla fase dibattimentale sulla base del medesimo parametro selettivo della ragionevole previsione di condanna, previsto dagli artt. 425, comma 3, e 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. 2.2.1. Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l’introduzione di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio e a contraddittorio pieno risponde ad una duplice finalità: da un lato, consentire un vaglio preliminare e snello sulla fondatezza e sulla completezza dell’azione penale; dall’altro, «concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie» (cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022).
La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 58 del 2026, depositata il 27 aprile 2026, pur escludendo l’irragionevolezza della scelta legislativa di non riconoscere poteri istruttori al giudice dell’udienza predibattimentale, ha posto in evidenza i caratteri comuni delle due udienze, in ragione dell’identità delle valutazioni demandate ai rispettivi giudici ai sensi, rispettivamente, degli artt. 425, commi 1, 3 e 4, e 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell’identità del materiale probatorio su cui tali valutazioni si fondano, costituito dagli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, eventualmente integrati dalle indagini difensive e dagli atti assunti con incidente probatorio.
Analogamente a quanto avviene per l’udienza preliminare (art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen.), poi, il giudice dell’udienza predibattimentale esercita penetranti poteri di controllo sulla correttezza della stesura giuridica e sostanziale dell’imputazione (art. 554-bis, commi 5 e 6, cod. proc. pen.).
L’udienza predibattimentale è destinata, inoltre, a definire tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio, relativi, in primo luogo, alla costituzione delle parti, necessariamente anticipata in tale sede, con conseguente adeguamento anche delle disposizioni contenute nell’art. 79 cod. proc. pen., alle questioni preliminari e all’accesso ai riti alternativi.
Le indicate similitudini fra le due udienze, quanto ad oggetto del giudizio, alla piattaforma probatoria su cui tale giudizio si fonda ed al controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione, consentono di ritenere che il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, nei procedimenti a citazione diretta, dispone la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. esplichi, al pari del decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen., effetto preclusivo rispetto alla successiva rivalutazione del fumus commissi delicti in sede cautelare.
Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: In sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato è preclusa quando sia stata disposta dal giudice monocratico, all’esito dell’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, la prosecuzione del giudizio ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., poiché tale decisione implica una verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell’azione penale, condotta secondo il parametro della ragionevole previsione di condanna, analoga a quella sottesa al decreto che dispone il giudizio.
