WhatsApp, gli screenshot consegnati da uno degli interlocutori non richiedono il sequestro: la Cassazione chiarisce i principi sull’autonomia della prova dichiarativa (Marco Pizzinelli)

Court file titled Allegato F with printed WhatsApp messages beside a gavel

La Corte di Cassazione, Sezione VI penale, con la sentenza n. 34433/2026 (allegata al post), affronta importanti questioni in materia di acquisizione delle conversazioni WhatsApp, utilizzabilità della prova digitale e configurabilità del delitto di corruzione.

Di particolare interesse è il principio secondo cui l’acquisizione degli screenshot di messaggi WhatsApp spontaneamente forniti agli investigatori da uno dei partecipanti alla conversazione non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero.

In tale ipotesi, infatti, non viene in rilievo una violazione della segretezza della corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost., poiché le comunicazioni non sono acquisite da soggetti estranei, ma consegnate volontariamente da chi vi ha direttamente partecipato.

La pronuncia contiene un ulteriore chiarimento, particolarmente significativo sul piano probatorio: l’eventuale inutilizzabilità delle chat estratte da un dispositivo illegittimamente sequestrato non determina automaticamente l’inutilizzabilità delle successive dichiarazioni rese dagli interlocutori sul contenuto delle medesime conversazioni.

Richiamando i principi già elaborati in materia di intercettazioni, la Suprema Corte precisa che “la deposizione resa dal soggetto che abbia avuto diretta conoscenza di quel contenuto costituisce, infatti, un mezzo di prova distinto e autonomo rispetto all’attività di intercettazione, sicché l’inutilizzabilità di quest’ultima non si trasferisce anche alla deposizione”.

Il principio viene espressamente esteso alle conversazioni informatiche acquisite mediante il sequestro illegittimo di un dispositivo elettronico. In altri termini, se una chat risulta inutilizzabile perché estratta attraverso un sequestro illegittimo, ciò non impedisce a uno dei partecipanti di riferirne il contenuto agli investigatori. La sua conoscenza, infatti, non deriva dall’attività investigativa viziata, ma dalla partecipazione diretta alla comunicazione. L’inutilizzabilità colpisce dunque lo specifico mezzo di prova illegittimamente acquisito, senza necessariamente travolgere una fonte dichiarativa distinta e autonoma.

La Cassazione distingue così due situazioni: da un lato, la produzione spontanea degli screenshot da parte di uno degli interlocutori, che non necessita di un decreto di sequestro; dall’altro, le dichiarazioni di chi abbia direttamente partecipato a conversazioni precedentemente acquisite in modo illegittimo, che conservano una propria autonomia probatoria. Non si tratta di recuperare indiscriminatamente una prova inutilizzabile, ma di riconoscere che il medesimo fatto storico può essere dimostrato attraverso un diverso e autonomo mezzo di prova.

La sentenza chiarisce inoltre che nel giudizio di riesame cautelare non trovano applicazione i principi della cosiddetta prova di resistenza propri del ricorso per cassazione, essendo il Tribunale chiamato a una valutazione globale ed ex novo della vicenda cautelare, anche indipendentemente dagli specifici motivi dedotti dalla difesa.

Sul piano del diritto penale sostanziale, la Corte ribadisce che la corruzione per l’esercizio della funzione, prevista dall’art. 318 c.p., non richiede necessariamente l’individuazione di uno specifico atto d’ufficio, potendo l’accordo illecito riguardare la stessa messa a disposizione della funzione pubblica in cambio di denaro o altra utilità.

Quanto alla distinzione rispetto al traffico di influenze illecite, assume rilievo stabilire se il pubblico ufficiale abbia posto a disposizione del privato potere e prerogative riconducibili al proprio ufficio, anche esercitati informalmente, oppure soltanto la propria capacità personale di influenzare altri funzionari. Nel primo caso può configurarsi la corruzione; nel secondo può venire in rilievo la diversa fattispecie prevista dall’art. 346-bis c.p., ricorrendone gli ulteriori presupposti.

Infine, la Suprema Corte precisa che, ai fini della configurabilità della corruzione, non è decisivo il momento in cui viene attribuita l’utilità, potendo questa intervenire anche successivamente all’attività svolta dal pubblico ufficiale. Ciò che rileva è l’effettiva esistenza di un rapporto di corrispettività tra le prestazioni, da distinguere dalla mera liberalità o manifestazione di riconoscenza attraverso una valutazione complessiva delle circostanze concrete.

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