Devastazione e saccheggio, quando il reato e’ configurabile. L’evoluzione applicativa della cassazione. La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15058/2026 ricorda che la giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione del reato di devastazione è pervenuta ad approdi sistematici ormai consolidati. Sotto il profilo oggettivo, la devastazione è integrata da qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento – comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo – di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l’offesa e il pericolo concreti dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143-02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932-01; Sez. 1, n. 20313 del 29/04/2010, Vischia, Rv. 247451-01; Sez. 1, n. 22633 del 18 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247418-01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941-01).
A queste condizioni la devastazione ex art. 419 cod. pen. si distingue dal mero danneggiamento, che resta assorbito in funzione del criterio di specialità (Sez. 1, n. 946 del 05/07/2011, dep. 2012, Proietti, Rv. 251665-01; Sez. 1, n. 25104 del 16/04/2004, Marzano, Rv. 228133-01), alla pari del furto rispetto al saccheggio (alternativamente incriminato dalla disposizione in parola e parimenti connotato in termini di estensione e offensività).
Tale connotazione si riflette nella diversa obiettività giuridica, che nei reati di devastazione (o di saccheggio) non si esaurisce nella protezione del patrimonio di uno o più soggetti e nel danno sociale, che è immancabilmente conseguenza di una lesione della proprietà o che è insito in ogni reato; ma si risolve in offesa o pericolo concreto per l’ordine pubblico, “inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l’opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza” suscettivi di essere compromessi da fatti quali quelli descritti dall’art. 419 cod. pen. o, addirittura, in offesa alla stessa personalità dello Stato, quando ricorra il dolo specifico di attentare alla sicurezza dello stato e per ciò solo a identica condotta corrisponde l’incriminazione dell’art. 285 cod. pen. .
La lesione o il concreto pericolo per l’ordine pubblico è insito nella stessa nozione di “devastazione”, che assume nella descrizione legale del fatto il valore di elemento normativo.
Sicché la verifica della corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta va condotta con rigorosa osservanza dei canoni di tipicità e offensività (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143 – 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 – 01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 – 01; Sez. 1, n. 4135 del 25/01/1973, Azzaretto, Rv. 124141-01).
È proprio il bene giuridico dell’ordine pubblico, inteso nei termini appena chiariti, che conferisce alla norma incriminatrice, avuto riguardo alle finalità perseguite e al contesto settoriale in cui si colloca, la necessaria determinazione, consentendo al suo destinatario di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo in essa contenuto (su questo presupposto è stata giudicato manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 419 cod. pen., per asserito contrasto con il principio di tassatività delle fattispecie penali, tutelato dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione: Sez. 1, n. 42130 del 13/07/2012, Arculeo, Rv. 253801-01).
Anche il grave allarme sociale nell’ambiente carcerario, che viene perturbato nel suo ordinato svolgimento, costituisce una forma di aggressione all’ordine pubblico come tutelato dall’art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 27114 del 28/5/2024 n.m.; Sez. 1, n. 27113 del 28/4/2024 n.m.; Sez. 1, n. 30538 del 6/4/2023 n.m. Sez. 2, n. 6961 del 6/10/2022, dep. 2023, n.m.).
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto dall’azione distruttrice, purché resti appunto accertato che i fatti posti in essere abbiano non soltanto leso il patrimonio, ma anche offeso l’ordine pubblico come sopra inteso (Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta, Rv. 219899-01: quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un’offesa all’ordine pubblico, anche una lesione di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 7, cod. pen.: Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322-03).
Gli episodi di danneggiamento debbono essere necessariamente plurimi, perché la pluralità è implicata dal fatto che la devastazione è legata al loro carattere esteso, indiscriminato e profondo (un singolo atto di violenza non potrebbe da solo rilevare: Sez. 6, n. 15543 del 27/03/2009, Mescia, Rv. 243184 – 01).
Fermo ciò, l’obiettivo preso di mira può essere anche unico e concentrato, o fare capo ad un singolo soggetto leso, purché le distruzioni siano vaste e siano realizzate con modalità di aggressione così incisive, e potenzialmente espansive, da minare il menzionato senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini, portando offesa al corrispondente interesse superindividuale.
L’accertamento di tali modalità è rimesso, evidentemente, alla prudente valutazione del giudice di merito, assoggettata a vaglio di legittimità secondo i consueti canoni, senza essere limitato dal rilievo dell’avvenuto impiego di mezzi particolari di distruzione o di una particolare conformazione spazio-temporale della condotta.
Deve trattarsi, pur sempre, di modalità idonee a rappresentare una minaccia per la vita collettiva e ad ingenerare la relativa sensazione di insicurezza e precarietà, essendo il reato in discorso un reato di pericolo (Sez. 1, n. 5166 del 05/03/1990, Chiti, Rv. 183951-01).
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo del reato ha natura di dolo generico. Per la sua configurabilità è necessario che l’agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca con la percezione che essa risulti efficiente, nel contesto dato, alla produzione di un risultato qualificabile, per le sue proporzioni, come devastazione (Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023, Tonin, Rv. 284476-01; Sez. 6, n. 37367 del 2014, cit., Rv. 261934-01)
Il reato, infine, non è a concorso necessario, sicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia consapevolmente prodotto un effetto distruttivo su larga scala (Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502-01).
Ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso eventuale non è, d’altra parte, richiesto che il compartecipe abbia compiuto materialmente atti di danneggiamento, bastando che abbia preso scientemente parte ai disordini diffusi. È in altre parole sufficiente che abbia posto in essere una frazione del fatto tipico o, in difetto, abbia anche solo fornito: a) un aiuto materiale nella preparazione o nella esecuzione del reato (c.d. concorso materiale), ovvero b) un semplice impulso psicologico in tale direzione, purché agevolatore o rafforzatore del proposito criminoso altrui (c.d. concorso morale).
In linea generale, infatti, il singolo contributo assume rilevanza nel diritto penale, in base al paradigma di cui all’art. 110 cod. pen., sia quando abbia rivestito efficacia causale diretta, costituendo condicio sine qua non della realizzazione del fatto, sia quando si sia limitato ad incrementare le relative chances, facilitandone la consumazione ed aumentandone le possibilità (Sez. 1, n. 11912 del 2019, Oppedisano., Rv. 275322-03; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258601-01); sempre che, rispetto alla devastazione, sia dimostrabile la consapevolezza dell’agente di contribuire al fenomeno distruttivo complessivamente inteso, comprendente la messa in pericolo del bene protetto dell’ordine pubblico (Sez. 1, n. 45646 del 05/06/2015, Gentile, Rv. 265277-01).
