La definizione di “Nana borgatara” come sarebbe stato valutata dalla Procura Generale presso la cassazione? Un commento “aspro”, comunque dentro i limiti della continenza, o un’offesa gratuita e di portata oggettivamente diffamatoria?
Probabilmente non ci sarà risposta visto che il pubblico ministero che avrebbe postato sul suo profilo Facebook la frase “Nana borgatara non ha tempo per firmare decreto“, poi smentisce: “Mi hanno hackerato il profilo, denuncio“.
Staremo a vedere se ci saranno sviluppi, noi peschiamo dall’oblio dei ricordi e citiamo un recente precedente dove la Procura Generale presso la Cassazione, titolare dell’azione disciplinare, il 21 aprile del 2026 in proposito a commenti e critiche sui social da parte di un magistrato nei confronti di personaggi pubblici e istituzioni ha stabilito che: “Sebbene il magistrato sia tenuto a osservare i doveri di riserbo, equilibrio e discrezione per preservare il prestigio e l’immagine di imparzialità della magistratura (ex artt. 21, 101 e 104 Cost.), la condotta di colui che pubblichi sui social network (nella specie, Facebook) commenti e riflessioni su temi di attualità, politica o religione, con critiche anche aspre, ove esse non trascendano in un’offesa gratuita e di portata oggettivamente diffamatoria alla dignità della persona, ma si limitino a valutazioni negative di carattere culturale o politico, non configura un illecito disciplinare, non rientrando tra quelli previsti dal d.lgs. n. 109/2006 e dovendosi bilanciare il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero garantito a ogni cittadino, con quello della tipicità delle condotte sanzionabili”.
Rimane il dubbio di come sarebbe stata valutata a livello disciplinare la frase: “Nana borgatara non ha tempo per firmare decreto” una valutazione negativa aspra dentro i limiti della continenza e che rientra nel diritto alla libertà di manifestazione del pensiero garantito a ogni cittadino?
Ricordiamo che alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, ufficio al quale il D. Lgs. n. 109/2006 assegna un compito di primo piano.
Il suo capo (d’ora in avanti PG) è infatti titolare dell’azione disciplinare assieme al ministro della Giustizia e gli è affidato in via esclusiva il potere istruttorio che può estendersi all’acquisizione di atti coperti dal segreto investigativo. Gli spetta ugualmente la facoltà di archiviare il procedimento se il fatto abbia scarsa rilevanza o sia stato segnalato in una denuncia non circostanziata o sia privo di rilievo disciplinare oppure risulti, sulla base delle indagini compiute, inesistente o non commesso dall’interessato.
Questo potere solitario del PG va usato tutte le volte che il fatto abbia scarsa rilevanza o sia stato segnalato in una denuncia non circostanziata o sia privo di rilievo disciplinare.
Il punto è, tuttavia, che il PG è interprete e arbitro assoluto di ognuno dei parametri, che certo non brillano per capacità descrittiva, e può ritenerli esistenti anche senza disporre alcun accertamento.
Si attribuisce in tal modo ad un organo di parte, non partecipe della giurisdizione propriamente intesa, il duplice potere di qualificare fatti e situazioni, di trarne un esito che impedisce la verifica nella sede giurisdizionale propria e, per di più, precludendo a chiunque, fatta eccezione per il ministro della Giustizia, di conoscere il contenuto del decreto di archiviazione ad eccezione del ministro della Giustizia per le sue competenze istituzionali.
Certo, il ministro della Giustizia ha il diritto di essere informato di ogni archiviazione e, volendo, può chiedere e ottenere la trasmissione degli atti e formulare egli stesso un’incolpazione ai fini della fissazione dell’udienza o anche esercitare autonomamente l’azione disciplinare. Ma si tratta di contrappesi non particolarmente significativi non solo sulla base delle evidenze statistiche ma anche alla luce del monopolio detenuto dal PG riguardo agli accertamenti istruttori.
Questa insolita regolamentazione normativa rende ancora più pressante l’esigenza di verificare che uso faccia il PG del suo potere e di quali parametri si serva per esercitarlo.
Alle volte sono parametri di non facile comprensione come quando la Procura generale presso la Corte di cassazione ha stabilito, il 24 gennaio 2024, che “Non sussiste illecito disciplinare nel caso di affermazioni rilasciate da magistrato nel corso di un’intervista in relazione a proprie vicende personali, in cui pur esprimendo dietrologie, insinuazioni o sospetti di gravi irregolarità sul conto di altri magistrati, l’autore non travalichi il limite della continenza, sicché non vengano integrati gli estremi del reato di diffamazione, costituendo le dichiarazioni esplicazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e in particolare del diritto di critica”.
Abbiamo imparato qualcosa di nuovo: le dietrologie, le insinuazioni, i gravi sospetti stanno tutti dentro i limiti della continenza.
Non permettiamoci di disturbare l’oratore.
