Richiesta dei magistrati del ricalcolo dei parametri dai quali dipende l’adeguamento triennale del loro trattamento economico, lamentando l’erroneità delle stime ISTAT: le ragioni per le quali il Consiglio di Stato ha accolto il loro ricorso in appello (Vincenzo Giglio)

Si parla e si scrive diffusamente del miliardo di euro che starebbe finendo nelle tasche dei magistrati italiani a titolo di arretrati.

Sono al contrario assai rari i resoconti analitici che consentano a chi ascolta o legge di comprendere correttamente i termini del caso, le sue cause e la sua esatta dimensione.

Si grida quindi allo scandalo o ci si schiera a difesa ma per lo più accodandosi alle voci correnti che, come sempre quando di parla del terzo potere, si dividono a prescindere tra favorevoli e contrari.

Nell’intento di contribuire per parte nostra a fare chiarezza su una questione di elevata complessità, alleghiamo a questo post una delle sentenze del Consiglio di Stato (precisamente la n. 6003/2025, anonimizzata nella parte che indica i nominativi dei ricorrenti) che, riformando la decisione di primo grado del TAR Lazio, Sez. I, hanno riconosciuto la fondatezza dei ricorsi presentati da vari magistrati i quali avevano chiesto l’annullamento del DPCM del 6 agosto 2021 che, sulla base delle rilevazioni di carattere statistico svolte dall’ISTAT sugli aumenti medi registratisi nel pubblico impiego nel triennio in considerazione, aveva applicato ai magistrati la percentuale di aumento dei loro trattamenti economici nella misura del 4,85 per cento.

Si rinvia alla lettura della sentenza del CdS per l’esposizione delle censure e delle ragioni del loro accoglimento.

Dopo di essa si potrà ancora continuare a criticare legittimamente l’orientamento del giudice amministrativo ma si avrà l’opportunità di farlo a ragion veduta e non sulla spinta di suggestioni di seconda mano.

SI potrà, ad esempio, disquisire sulla sconfessione della metodologia applicata dall’ISTAT per la determinazione della media degli aumenti nel pubblico impiego e opporre criteri differenti in modo argomentato.

Si potranno ugualmente auspicare variazioni normative future – e valide solo per il futuro – dei meccanismi dai quali dipende il trattamento economico della magistratura.

Si potranno perfino spendere considerazioni etiche sull’opportunità di corrispondere ad una singola categoria aumenti rilevanti su trattamenti economici già ben superiori alla media del comparto pubblico mentre la maggior parte degli italiani soffre le conseguenze della crisi in atto, purché si sappia che, appunto, di etica si tratta e non di diritto.

Non si potrà più dire, per contro, che le rivendicazioni dei ricorrenti siano pretestuose, perché l’organo di vertice della giurisdizione amministrativa ha escluso con varie pronunce che lo siano.

E, a parere di chi scrive, non si dovrebbe neanche dire che non sarà emesso il nuovo DPCM destinato a recepire il ricalcolo effettuato dall’ISTAT e i suoi effetti sul trattamento economico della magistratura perché a nessuno, Istituzioni comprese, è consentito disapplicare sentenze definitive e non emettere gli atti dovuti per applicarle.

Perché, se questo fosse consentito, salterebbe l’equilibrio tra i poteri dello Stato e sarebbe un pericolo per tutti.

E perché, se al rifiuto seguisse un ricorso per ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’Autorità che si è sottratta al suo dovere, si darebbe vita ad uno spettacolo miserevole che il nostro Paese non merita.

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