Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 36263/2026, 29 settembre/15 ottobre 2026, ha affermato che costituisce errore sulla legge penale, come tale inescusabile, tanto quello sulla struttura del reato quanto quello concernente norme, nozioni o termini appartenenti ad altre branche del diritto e richiamati a integrazione della fattispecie incriminatrice.
Per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell’art. 47 cod. pen., deve invece intendersi soltanto la disposizione originariamente destinata a disciplinare rapporti non penali e non incorporata, neppure implicitamente, nella norma incriminatrice (cfr. Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013, secondo cui l’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente richiamato dall’art. 95 del medesimo decreto, non costituisce legge extrapenale).
