Istanza di legittimo impedimento per concomitante impegno professione non valutata dal giudice. Niente paura, per la cassazione c’è l’inammissibilità postuma che salva l’omissione del giudicante.
Segnaliamo la sentenza della cassazione penale sezione 3 numero 36202/2026 che in tema di legittimo impedimento dell’avvocato e omessa valutazione della stessa da parte del giudicante individua e definisce che il difensore non può dolersi della mancata adozione di un provvedimento esplicito e formale su un’istanza originariamente e radicalmente inammissibile.
Fatto:
Nel caso esaminato, La difesa si duole dell’omessa valutazione, da parte della Corte d’appello di Napoli, dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore in data 17/10/2025.
Invero, all’udienza del 21/10/2025, la Corte territoriale, senza provvedere sulla predetta istanza, prendeva atto dell’assenza del difensore, nominava un sostituto immediatamente reperibile ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e definiva il procedimento con pronuncia della sentenza, oggetto del ricorso per cassazione, con la quale si concludeva il giudizio di appello.
Decisione:
Sul punto, occorre prendere le mosse dall’art. 121 cod. proc. pen. («Memorie e richieste delle parti»), il cui primo comma statuisce che, in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
Il secondo comma della medesima disposizione prevede poi che «sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni».
Dalla lettura di tale ultima statuizione può, dunque, ricavarsi che il giudice non è tenuto a «provvedere» su qualsiasi richiesta avanzata dalle parti o dai difensori, ma solo su quelle «ritualmente formulate».
Al fine di verificare la sussistenza del predetto requisito non si può ovviamente prescindere dallo “statuto processuale” che regola la specifica memoria o richiesta.
In relazione alle istanze di rinvio per legittimo impedimento viene in rilievo l’art. 420-ter cod. proc. pen., rubricato «Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore» e, in particolare, il quinto comma dell’articolo in esame, secondo cui il giudice dispone il rinvio del processo ad una nuova udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, «purché prontamente comunicato» (art. 420-ter, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen.).
Il medesimo comma prevede poi che non si dà luogo a rinvio del processo, tra l’altro, «quando il difensore impedito ha designato un sostituto» (art. 420-ter, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.).
Da tale sintetica ricostruzione della disciplina sul tema, è possibile ricavare che, affinché un’istanza di rinvio avanzata dal difensore per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale possa dirsi «ritualmente formulata», ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 cod. proc. pen., è necessario (oltre a tutti gli ulteriori requisiti), che la stessa sia tempestiva («prontamente comunicata») e che rechi la motivazione in ordine all’impossibilità del difensore di farsi sostituire in entrambi i giudizi in cui è chiamato a svolgere, contemporaneamente, la propria attività.
Tale conclusione appare avvalorata da quanto affermato dalle Sezioni Unite che hanno avuto modo di stabilire che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;
d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01).
Orbene, applicando tali principi al caso in esame, può agevolmente rilevarsi come l’istanza formulata dall’avv. F. innanzi alla Corte d’appello di Napoli sia, in primo luogo, tardiva, essendo stata trasmessa alla cancelleria solo il 17/10/2025 per l’udienza fissata per il 21/10/2025, dunque, appena quattro giorni prima.
Invero, il processo celebrato innanzi al Tribunale di Campobasso (in composizione monocratica) veniva rinviato al 21/10/2025 a conclusione dell’udienza tenutasi il 15/07/2025, dunque, il difensore è stato reso edotto dell’impegno innanzi a tale autorità giudiziaria circa tre mesi prima dell’udienza fissata per il 21/10/2025.
La Cassazione ha avuto modo di affermare che l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della predetta comunicazione va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento: nella specie, l’istanza di rinvio è stata giudicata tardiva in quanto inviata sei giorni prima dell’udienza, mentre il difensore aveva avuto conoscenza dell’impedimento un mese prima (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 – 01).
In secondo luogo, l’istanza in esame non solo non contiene alcuna motivazione in ordine all’impossibilità di farsi sostituire – sia nel processo innanzi al Tribunale di Campobasso, sia nel processo innanzi alla Corte d’appello di Napoli – ma neppure la semplice deduzione di detta circostanza (la stessa intestazione dell’istanza di rinvio, peraltro, palesa la presenza di almeno un altro avvocato all’interno dello studio legale dell’avv. F.).
Sul punto, può ritenersi che l’esistenza di una qualsiasi motivazione nell’istanza di rinvio imponga al giudice una valutazione di merito, con conseguente rigetto o accoglimento della richiesta, mentre, l’assoluta mancanza grafica anche della sola affermazione dell’impossibilità di farsi sostituire in udienza determini la radicale irricevibilità dell’istanza (da ritenersi non «ritualmente formulata» ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.).
Trattasi di un deficit particolarmente rilevante, specie ove si consideri che il presente procedimento a carico di S.D.C. non appare particolarmente complesso e la sentenza oggetto del giudizio di gravame prevedeva la condanna dell’imputata alla pena di due anni di reclusione, dunque sicuramente non elevata.
La tardività dell’istanza e le sue evidenti carenze contenutistiche impongono di qualificarla «inammissibile».
In più occasioni, invero, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in questi termini. In alcune pronunce, è stata qualificata inammissibile l’istanza di rinvio avanzata dal difensore a mezzo fax (Sez. 2, n. 29182 del 18/09/2020, Schiavulli, Rv. 279812 – 01; Sez. F, n. 45720 del 27/08/2019, Matei, Rv. 277307 – 01), in altre, l’istanza avanzata direttamente in udienza e documentata mediante fotocopia di un certificato medico (Sez. 3, n. 7044 del 24/01/2025, Vitale, Rv. 287545 – 01), in altre ancora l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento concernente un concomitante impegno professionale, relativo ad un processo con reati prossimi alla prescrizione, di cui il difensore aveva già conoscenza al momento della fissazione della data di udienza (Sez. 2, n. 52215 del 28/10/2016, Zavaglia, Rv. 268513 – 01). Se, dunque, vanno qualificate «inammissibili» o «irricevibili» le istanze non ritualmente formulate dal difensore, che, ai sensi dell’art. 121, comma 2, cod. proc. pen., non fanno scattare l’obbligo di provvedere in capo al giudice destinatario della richiesta, è da ritenere che la predetta inammissibilità o irricevibilità, oltre a poter essere riscontrata dal giudice innanzi al quale l’istanza è stata presentata (con un espresso provvedimento o con una valutazione implicita), possa essere rilevata nel prosieguo del giudizio, anche nei successivi gradi di impugnazione.
Statuisce espressamente in tal senso, in materia di impugnazioni, l’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui l’inammissibilità, ove non immediatamente rilevata dal giudice dell’impugnazione, «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento».
D’altro canto, in tali casi, non si chiede al giudice dei successivi gradi di impugnazione una vera e propria statuizione, ma una mera ricognizione, volta semplicemente a sindacare la sussistenza dei presupposti della “omessa decisione” e della conseguente mancanza di un provvedimento da parte del giudice che ha ricevuto l’istanza.
È inammissibile, dunque, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale che risulti tardiva e difetti di uno dei suoi requisiti essenziali, indicati dall’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., e l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Conseguentemente, il difensore non può dolersi della mancata adozione di un provvedimento esplicito e formale su un’istanza originariamente e radicalmente inammissibile.
