La rinuncia o la revoca al mandato inviata o ricevuta tramite messaggistica Whatsapp non sono sufficienti per giustificare disciplinarmente l’assenza dalle udienze da parte dell’avvocato.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza numero 246/2026 (allegata al post), ha confermato la sospensione di mesi due dalla professione dell’avvocato che pur essendo stato nominato difensore di fiducia dall’imputato [OMISSIS] per il procedimento n. NRG [OMISSIS]/2023 avanti il Tribunale di Verona-Giudice [OMISSIS]-, non si presentava alle udienze del processo fissate per il 5.10.2023, 20.11.2023 e 29.1.2024 non ritenendosi sufficiente quale dismissione del mandato il messaggio whatsapp di cui allo screenshot prodotto.
Nella parte motiva della sentenza disciplinare si legge che: “il mero messaggio whatsapp è inidoneo alla rinuncia al mandato che, nel processo penale, deve essere comunicata anche all’autorità procedente e diviene efficace solo quando la parte risulti assistita da altro difensore”. Per quel che riguarda invece la segnalazione proveniente dal Tribunale di Firenze, riteneva il CDD che la “revoca” del mandato pervenuta all’incolpato via messaggio dal cliente [OMISSIS] non trovi riscontro agli atti del procedimento dai quali si evince piuttosto che all’incolpato – dopo plurime assenze – sia stato inviato avviso dalla cancelleria, ammonendolo sul fatto che una ulteriore assenza in udienza avrebbe comportato abbandono di difesa”.
Il CNF ha ribadito che in difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa ed a prescindere altresì dall’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 246 del 3 giugno 2026
