Associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica: la nuova fattispecie che si intende introdurre (Redazione)

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La proposta di legge (allegata al post) prevede l’introduzione dell’articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica.

Il nuovo articolo secondo i proponenti introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato diretta a colmare una lacuna del nostro ordinamento rispetto ai fenomeni di criminalità collettiva caratterizzati da un’elevata capacità offensiva, ma privi dei requisiti di stabilità e di organizzazione richiesti per l’applicazione degli articoli 416 e 416-bis del codice penale in materia di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso.

Il testo dell’articolo: «Art. 416-bis.2. – (Associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica)

– Chiunque partecipa ad un gruppo composto da tre o più persone che, pur essendo privo dei requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce o si coordina, anche mediante strumenti di comunicazione digitale o in occasione di manifestazioni pubbliche, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 339, 419, 420, 421, 421-bis, 582, 583 e 635, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata se il gruppo si avvale di strumenti informatici o telematici idonei a impedire l’individuazione del contenuto o dei partecipanti alle comunicazioni al fine di ostacolare l’attività di indagine.

La pena di cui al primo comma è aumentata fino alla metà se il gruppo si avvale di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano il gruppo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a otto anni. Nei confronti del condannato è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego».

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