La passione di narcotrafficanti e mafiosi per le auto piccole: l’ultima supernova nel firmamento delle massime d’esperienza (Davide Vigna)

L’esplosione stellare

Giovedì 17 settembre, ore otto del mattino, quattro righe su Facebook. Chi le scrive è una sostituta della Direzione nazionale antimafia. Le auto piccole, si legge, sono «tipicamente utilizzate da ricchi narcotrafficanti e ricchi mafiosi» e sono «quasi sempre le uniche formalmente intestate»; «quelle grosse, chiaramente, a prestanomi»[1]

Il collasso

Il post vive poche ore. La sera prima il Consiglio dei ministri aveva esentato dal bollo, per il 2027, le vetture fino a ottanta chilowatt[2]; i giornali leggono la sequenza come una frecciata, la polemica monta, l’Autrice cancella e spiega[3]. Della frecciata non ci occuperemo: se c’era, è materia di deontologia e non di questo scritto; se non c’era, meglio così. Ci occupiamo delle quattro righe, perché contengono, in forma pura, l’oggetto di cui i processi sono pieni e di cui le sentenze parlano poco: una massima di esperienza. E la contengono con i suoi tre avverbi: tipicamente, quasi sempre, chiaramente.

La materia che si trasforma

La spiegazione dell’Autrice merita d’essere presa alla lettera, perché è la versione migliore della frase e perché è quasi certamente vera. Non parlava del bollo, dice, ma di «un dato di lettura di realtà»: le auto piccole le incontra nelle intercettazioni ambientali, perché è lì che i narcotrafficanti le usano[4]. Nessuna ragione di dubitarne. Chi indaga sul traffico di stupefacenti colloca microspie nelle auto dei trafficanti, e le auto dei trafficanti — ci viene detto — sono spesso piccole. Fino a qui, cronaca d’ufficio.

Il passo successivo è la frase. Da «spesso, nelle auto che intercettiamo» si passa a «tipicamente, le auto piccole»: cambia il soggetto. Prima erano le auto dei trafficanti, poi sono le auto piccole; prima si diceva qualcosa di un campione, poi si dice qualcosa di una categoria. Il campione è quello di chi ascolta e per definizione contiene soltanto auto di persone sospettate. Che in quel campione le utilitarie abbondino non insegna nulla sulle utilitarie; insegna qualcosa sulle abitudini dei sospettati e forse sulle abitudini di chi li sospetta. Le auto sotto gli ottanta chilowatt, per la stima dello stesso governo che le ha esentate, sono in Italia quattordici milioni e mezzo[5]. Quante trasportino un narcotrafficante non lo sa nessuno; chi conosce soltanto quella frazione tende a scambiarla per l’insieme. Non è malafede, è ottica: si vede ciò che il mestiere mette davanti agli occhi, e il resto — famiglie, pendolari, pensionati — dalle ambientali non passa.

La deframmentazione spiegata dalla scienza

Francesco Mauro Iacoviello, nel suo “Cassazione penale”, usava proprio quest’esempio per mostrare quanto sia scivoloso costruire una massima: per estrarre dall’esperienza una regola occorrono casi «numerosi e simili», e nel processo trovare casi simili «è un’avventura»; sono simili, si domandava, «i casi di chi guida un’utilitaria e di chi guida un’auto di grossa cilindrata»?[6] Non pensava a nessuno in particolare. Tredici anni (la prima edizione dell’opera era del 2013) dopo la domanda ha trovato la sua frase.

Il resto lo fanno gli avverbi. Una massima, spiega ancora Iacoviello, non ha un testo: «non c’è una raccolta ufficiale dei criteri del senso comune», sicché la stessa regola viene intesa da un giudice con un «mai», da un altro con un «quasi mai», da un terzo con un «non è frequente che», e «per il primo giudice la massima non ammette eccezioni, per l’ultimo essa è poco più probabile del suo contrario»[7]. Il quantificatore è tutto. «Tipicamente» dice frequenza senza dire quale; «quasi sempre» promette un numero e non lo dà; «chiaramente» non è nemmeno una frequenza, è la dichiarazione che la prova non serve. Tre avverbi, nessun denominatore. In un post costa nulla. In una motivazione è il punto in cui l’indizio diventa prova senza passare dalla dogana.

La conseguenza pratica si tocca con un caso minimo, che è inventato e lo dichiara. Un uomo viene fermato di notte su una Panda intestata a lui, con a bordo un conoscente pregiudicato e in tasca più contante del solito. Ogni singolo dato è neutro. Applicata la massima, l’auto piccola intestata al conducente diventa il primo tassello di un ritratto, e il fermato — non chi lo accusa — dovrà spiegare perché non guida un’auto grossa intestata a un prestanome. È ciò che Iacoviello chiamava «inversione dell’onere dell’argomentazione»: il criterio di senso comune, che «processualmente funziona come il notorio», si sottrae alla prova e sposta sulla difesa il compito di dimostrare l’eccezione[8]. Sotto al post, un lettore chiedeva ironicamente una lista di modelli non sospetti[9]. Scherzava; aveva descritto il meccanismo meglio di molte motivazioni.

La riapparizione della luce

Fuori dal processo la massima si vede nuda. Dentro, si veste. Conviene guardarla vestita, e in un caso in cui nessuno ha sbagliato.

Corte di cassazione, Quinta sezione penale, udienza del 24 febbraio 2026, n. 12256[10]. Omicidio e rapina in un laboratorio-abitazione dell’agrigentino, 6 dicembre 2015. Nessun teste oculare, nessuna confessione: indizi. Fra questi una scarpa numero 41, rinvenuta il 7 ottobre 2016 in una discarica abusiva, con la suola compatibile con le impronte lasciate nel sangue della vittima. Cinque giorni prima l’imputato, G.S., era stato notato nei pressi di quella discarica; disse d’esserci andato a raccogliere lumache. La Corte d’assise d’appello di Palermo gli aveva creduto e lo aveva assolto; la Prima sezione della Cassazione annullò quell’assoluzione nel 2024, anche perché il giudice aveva utilizzato informazioni meteorologiche e tabelle di conversione delle calzature acquisite fuori dal contraddittorio[11]. Nel giudizio di rinvio il dato è stato provato come si deve: rilevazioni del Servizio informativo agrometeorologico siciliano e degli Annali idrologici 2016, due marescialli sentiti in aula. Piogge assenti o modeste nei giorni intorno al 2 ottobre. La condanna a ventiquattro anni è tornata e la Quinta sezione l’ha confermata.

Fin qui la fisiologia, ed è fisiologia in senso proprio: un fatto — quanto ha piovuto — è entrato nel processo dalla porta giusta. Il punto è il passo dopo. Dal fatto provato (piogge «non intense e di durata limitata») alla conclusione (niente lumache, dunque alibi falso) si arriva, dice la sentenza, «secondo massime di comune esperienza» che negano a quelle piogge la capacità di inumidire il terreno quanto basta[12]. Nessuno ha misurato l’umidità del suolo in contrada Giaimo; nessun elicicoltore, nessun malacologo ha detto quando escano le chiocciole nell’agrigentino ai primi d’ottobre. La pioggia è un fatto ed è stata provata; il rapporto tra quella pioggia e quelle lumache è una regola, e regola è rimasta: enunciata, non provata. Accanto, una seconda massima: le lumache raccolte in una discarica non sarebbero compatibili con il consumo umano per «evidenti controindicazioni di carattere igienico sanitario»[13]. Evidenti nella motivazione, non negli atti. Se nella Sicilia rurale si raccolgano babbaluci dove capita è materia per un teste, non per un aggettivo.

La Cassazione fa il suo mestiere e lo fa con cura: osserva che la massima sulle piogge non era l’unico sostegno — c’erano l’incontro con il conoscente cui l’imputato non parlò di lumache, il ritrovamento della scarpa cinque giorni dopo, l’allarme destato dalle indagini di settembre — e che il ricorso, su quel punto, non si confrontava con la motivazione[14]. Ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che la giurisprudenza estende alla congettura priva di plausibilità e non alla scelta delle massime[15]. Tutto esatto. Ed è esattamente questa esattezza che interessa: la regola non provata ha attraversato il giudizio di rinvio e quello di legittimità senza che nessuno le chiedesse i documenti, perché il sistema non prevede che le si chiedano. Chi doveva smentirla era la difesa; la difesa aveva chiesto di sentire la moglie e il figlio dell’imputato, a suo dire anche sulle condizioni meteorologiche, e il giudice del rinvio ha ritenuto quelle prove non «assolutamente necessarie», con motivazione che la Cassazione giudica incensurabile perché il ricorrente non ne ha allegato la decisività[16]. Ogni anello regge. La catena porta la massima intatta dal rinvio al giudicato.

Non si dice che la condanna sia ingiusta: gli altri indizi possono bastare da soli, e la Corte lo afferma. Si dice che la massima sulle lumache è la stessa cosa del post sulle utilitarie, con la toga addosso: una frequenza dichiarata da chi la crede, senza denominatore, che il contesto rende inattaccabile. Fuori, la smonta un lettore con una battuta. Dentro non la smonta nessuno, perché nessuno è tenuto a farlo.

Il bisogno della luce

Le massime hanno difensori seri e i loro argomenti vanno presi al meglio.

Primo: senza massime non c’è inferenza. È vero, e lo dice per primo Iacoviello: i criteri d’inferenza «non sono un’invenzione del processo, ma una necessità della vita», e senza di essi «le più elementari scelte di ogni giorno» sarebbero precluse[17]. Nessuno propone di abolirle; si propone il contrario, che affiorino. Una massima muta — applicata «in modo automatico» perché rientra nel notorio — non si può contestare; una massima scritta, con il suo quantificatore, sì. Il post ha un merito involontario: l’ha scritta.

Secondo: il controllo esiste, e la giurisprudenza lo esercita da anni distinguendo la massima dalla congettura, l’id quod plerumque accidit dall’ipotesi «insuscettibile di verifica empirica»[18]. Vero anche questo, ma il criterio guarda la forma della frase, non la sua base. «Le auto piccole sono tipicamente usate dai narcotrafficanti» ha la grammatica perfetta della massima: soggetto generale, avverbio di frequenza, verbo al presente. Passerebbe il vaglio. Ciò che non passerebbe una verifica è il campione da cui proviene, e il campione il vaglio non lo guarda.

Terzo, il più forte: la valutazione unitaria degli indizi, insegnata dalle Sezioni unite, fa sì che le ambiguità del singolo elemento si risolvano «per integrazione reciproca»[19]; un anello debole non compromette la catena. Giusto, purché gli anelli siano indizi. Se sono massime — se cioè ogni anello è un fatto neutro reso significativo da una regola non provata — l’integrazione reciproca somma opinioni e non prove, e la giurisprudenza per cui «indizi poco significativi» possono bastare quando sono molti[20] moltiplica esattamente questo rischio. Dieci volte «tipicamente» non fa «sempre».

Resta lo statuto della massima, ed è il punto che decide tutto il resto. Si legge, su questo blog, che massime e verosimiglianza sono «formule astratte ed insignificanti, nate dall’umano bisogno di razionalizzare l’irrazionale»[21]. Insignificanti in senso proprio: prive di senso per sé. Un significato poi lo acquistano, ma glielo dà chi le adopera, nel momento in cui le adopera e in vista di ciò che gli serve dimostrare; e la finzione sta nel far credere che quel significato fosse nella formula e non nella mano che la impugna. Di qui la sproporzione tra quel che valgono e quel che producono — nulla per sé, molto nel ragionamento in cui si inseriscono, dove occupano il posto del passaggio mancante e lo rendono invisibile. Il rimedio non sta nell’abolire lo strumento, senza il quale non si inferisce nulla; sta nel pretendere che venga esibito, con il suo quantificatore e con la base da cui proviene. E la regola c’è già, scritta dalla stessa Cassazione: quando una parte offre la prova che la massima non regge nel caso concreto, il giudice che non l’ammette non può più servirsene[22]. È una regola di dogana. Basta applicarla, e chiedere che sia applicata.

La luce riprende il suo viaggio

Resta da dire perché il post valga più della polemica che ha acceso. Le massime, osserva Iacoviello, nascono anche nel processo: una conclusione raggiunta con prove in un giudizio viene ripetuta in altri, finché ciò che era «oggetto di prova» si trasforma «impercettibilmente in criterio di prova» e da quel momento «non dovrà più essere dimostrata»[23]. È una pianta «con radici aeree»: staccata dal terreno in cui è cresciuta, continua a dare frutti dove il terreno è un altro. Su questo blog si è già osservato come la Cassazione ritenga notorio l’andamento del mercato del lavoro nel Sulcis-Iglesiente[24]: geografia trasformata in regola, come le lumache dell’agrigentino.

La massima sulle utilitarie ha fatto il percorso all’inverso, e per questo lo illustra bene. È nata nelle indagini, si è consolidata nell’osservatorio di chi le conduce ed è uscita allo scoperto un giovedì mattina, non in una richiesta di misura cautelare ma in un post. Lì l’abbiamo vista con gli occhi di tutti: un’esperienza vera, un campione storto, tre avverbi. Se fosse rimasta dov’era — e ci resta, cancellato il post — un giorno sarebbe riapparsa in un’ordinanza, preceduta da «come è noto», e nessun lettore avrebbe chiesto la lista dei modelli non sospetti.

Il post è durato poche ore. La forma della frase no: è la stessa che si legge nelle motivazioni, e lì non la cancella nessuno.


[1] Il testo del post, cancellato dall’autrice nella stessa giornata, è riportato in termini identici da più testate; fra le altre, E. Antonucci, Intervista alla pm Teresi: “Si dice che le utilitarie sono usate dalle famiglie, ma non è così”, Il Foglio, 18 settembre 2026, https://www.ilfoglio.it/giustizia/2026/09/18/news/intervista-alla-pm-teresi-si-dice-che-le-utilitarie-sono-usate-dalle-famiglie-ma-non-e-cosi–407949; “Le utilitarie? Da mafiosi e narcos”. Il post choc (poi cancellato) della toga contro il governo, Il Giornale, 17 settembre 2026, https://www.ilgiornale.it/news/interni/le-utilitarie-da-mafiosi-e-narcos-il-post-choc-della-toga-contro-il-governo/. L’autrice ne ha confermato contenuto e cancellazione nell’intervista citata.

[2] Consiglio dei ministri n. 189 del 16 settembre 2026, decreto-legge recante disposizioni urgenti sul costo dei carburanti e in materia fiscale: comunicato stampa della Presidenza del Consiglio, riprodotto in https://ance.it/2026/09/consiglio-dei-ministri-n-189-del-16-settembre-2026/; cfr. Il governo ha sospeso il bollo per auto e moto, Il Post, 16 settembre 2026, https://www.ilpost.it/2026/09/16/governo-sospensione-bollo-auto-moto-2027/.

[3] Per la cronologia (pubblicazione alle otto del mattino, reazioni, cancellazione, secondo post di chiarimento): S. Merlo, La trattativa Stato-Panda: un 2027 di sfrenata illegalità, Il Foglio, 18 settembre 2026, https://www.ilfoglio.it/politica/2026/09/18/news/la-trattativa-stato-panda-un-2027-di-sfrenata-illegalita–407934; Bollo Auto, Ida Teresi dopo il post-choc: “Non mi riferivo alla riforma”, Libero, 18 settembre 2026, https://www.liberoquotidiano.it/news/giustizia/49169620/bollo-auto-ida-teresi-post-choc-non-riferivo-riforma/. Il secondo post, riportato in Antonucci, cit., nega ogni riferimento alla misura sul bollo e definisce il primo «una riflessione più ampia» sulle abitudini della criminalità organizzata.

[4] Antonucci, cit.: l’autrice riferisce di aver pensato alle molte occasioni in cui le intercettazioni ambientali vengono collocate su auto di piccola cilindrata perché usate dai narcotrafficanti, e qualifica il post come «una considerazione su un dato di lettura di realtà».

[5] Quanti e quali veicoli saranno interessati dall’esenzione del bollo, Il Post, 17 settembre 2026, https://www.ilpost.it/2026/09/17/quanti-quali-auto-moto-esenzione-bollo/ (stima governativa di 14,5 milioni di autovetture).

[6] F.M. Iacoviello, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, Milano, Giuffrè, 2023, p. 314.

[7] Iacoviello, cit., p. 317.

[8] Iacoviello, cit., pp. 321-322.

[9] Il commento è riportato in Antonucci, cit.

[10] Cass. pen., Sez. V, ud. 24 febbraio 2026, n. 12256, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.

[11] Cass. pen., Sez. I, 19 aprile 2024, n. 24117, come riferita nella sentenza n. 12256 del 2026, pp. 2-3.

[12] Cass. pen., Sez. V, n. 12256 del 2026, cit., p. 15.

[13] Ivi, p. 15.

[14] Ivi, pp. 15-16.

[15] Ivi, pp. 13-14; sul limite del sindacato rispetto alla scelta delle massime, Cass. pen., Sez. IV, 20 maggio 2021, n. 36524, richiamata in V. Giglio, R. Radi, Le massime di esperienza nel giudizio penale, Terzultima Fermata, 27 agosto 2026, https://terzultimafermata.blog/2026/08/27/le-massime-di-esperienza-nel-giudizio-penale-vincenzo-giglio-e-riccardo-radi/.

[16] Cass. pen., Sez. V, n. 12256 del 2026, cit., pp. 6 e 9-10.

[17] Iacoviello, cit., pp. 310-311.

[18] Cass. pen., Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 36430, Rv. 260813; Sez. VI, 9 ottobre 2012 (dep. 2013), n. 1775, Rv. 254196.

[19] Cass. pen., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231678, richiamata nella sentenza n. 12256 del 2026, p. 11.

[20] Cass. pen., Sez. V, 30 aprile 2019, n. 36152, Barone, Rv. 277529-02, richiamata nella sentenza n. 12256 del 2026, p. 11.

[21] V. Giglio, Massime di esperienza e verosimiglianza possono contribuire alla valutazione della prova indiziaria, Terzultima Fermata, 12 gennaio 2026, https://terzultimafermata.blog/2026/01/12/massime-di-esperienza-e-verosimiglianza-possono-contribuire-alla-valutazione-della-prova-indiziaria-di-vincenzo-giglio/.

[22] Cass. pen., Sez. I, 12 giugno 2026 (dep. 17 luglio 2026), n. 27116, in V. Giglio, Giudizio di verosimiglianza: non può servirsene il giudice che non ha ammesso la prova in grado di smentire la falsità di ciò che appare verosimile, Terzultima Fermata, 1° agosto 2026, https://terzultimafermata.blog/2026/08/01/giudizio-di-verosimiglianza-non-puo-servirsene-il-giudice-che-non-ha-ammesso-la-prova-in-grado-di-smentire-la-falsita-di-cio-che-appare-verosimile-vincenzo-giglio/.

[23] Iacoviello, cit., pp. 318-319.

[24] Cass. pen., Sez. II, 26 giugno 2025 (dep. 8 agosto 2025), n. 29368, in V. Giglio, Fatto notorio in ambito penale: la casistica si estende alle imprese di “successo” ed al mercato del lavoro nel Sulcis-Iglesiente, Terzultima Fermata, 3 novembre 2025, https://terzultimafermata.blog/2025/11/03/fatto-notorio-in-ambito-penale-la-casistica-si-estende-alle-imprese-di-successo-ed-al-mercato-del-lavoro-nel-sulcis-iglesiente-vincenzo-giglio/.

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