Le trascrizioni delle intercettazioni sono da sempre un punto dolente della giustizia e la sentenza, che segnaliamo, della cassazione sezione 4 numero 26051/2026, conferma l’adagio che regna una sorta di Far West nel campo.
Nel caso esaminato, la difesa ha dedotto la violazione della disposizione contenuta nell’art.228, comma 2, cod.proc.pen., la quale prevede che il perito possa avvalersi di un ausiliario per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti o valutazioni; che, dall’istruttoria dibattimentale, era emerso che il perito non conosceva la lingua oggetto di traduzione e che l’attività relativa, oltre a quella propedeutica di ascolto, era stata svolta integralmente da un soggetto terzo, peraltro non identificato e del quale si ignoravano eventuali cause di incompatibilità o incapacità.
Il difensore, ha quindi dedotto che doveva ritenersi errata la conclusione della Corte territoriale, in base alla quale la mancanza di autorizzazione concretizzasse una sola nullità a regime intermedio; ha esposto che il vizio doveva considerarsi tale da perfezionare una inutilizzabilità patologica e non una mera nullità, attenendo alla violazione del diritto di difesa, con conseguente configurabilità di un divieto probatorio; derivandone il necessitato annullamento senza rinvio in ordine alla condanna pronunciata per i reati, essendo il relativo compendio probatorio fondato unicamente sulle intercettazioni.
Decisione:
La questione sollevata dalla difesa deduce un’ipotesi di inutilizzabilità della perizia avente a oggetto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche.
In ordine a tale questione, la difesa – ribadendo quanto argomentato in sede di motivo di appello – ha dedotto che l’ascolto e la traduzione delle conversazioni captate sarebbero state svolte non dal perito, bensì dall’ausiliario di cui lo stesso era stato autorizzato ad avvalersi in sede di conferimento dell’incarico; in tale modo violando la disposizione contenuta nell’art.228, comma 2, cod.proc.pen., ai sensi della quale lo stesso ausiliario può essere incaricato del solo «svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti o valutazioni».
Sulla specifica questione, deve quindi farsi riferimento alla consolidata giurisprudenza espressa sul punto (Sez. 2, n. 6296 del 17/11/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266131 – 01; Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260591 – 01); la quale, da un lato, ha ritenuto che l’attività di traduzione delle conversazioni intercettate non possa considerarsi di rango puramente meccanico, con la conseguenza che la stessa, ai sensi della disposizione citata, non può essere delegata all’ausiliario, pur se ritualmente nominato a seguito di autorizzazione del giudice.
D’altro lato, in relazione alla tipologia del vizio concretizzato dalla violazione dell’art. 228, comma 2, cod.proc.pen., gli arresti citati hanno ritenuto che lo stesso dia luogo a una nullità a regime intermedio derivante dalla violazione del diritto al contraddittorio, la quale deve però essere eccepita dalla parte al momento in cui il perito sia stato autorizzato ad avvalersi dell’ausiliario; determinandosi, in caso di presenza della parte a tale segmento processuale, la decadenza prevista dall’art.182 cod.proc.pen..
In parziale contrasto con tale conclusione deve, più propriamente, ritenersi che la violazione del diritto al contraddittorio non possa ritenersi perfezionata al momento della sola autorizzazione alla nomina dell’ausiliario che, in tale segmento processuale, non è evidentemente legittimato allo svolgimento di alcuna attività; ma che la stessa si perfezioni nel momento in cui l’ausiliario abbia, di fatto, svolto attività esorbitante dai propri compiti per come delimitati dalla citata disposizione processuale.
Dovendosi, quindi, ritenere più coerente con il quadro processuale di riferimento il precedente arresto espresso da Sez. 3, n. 26617 del 08/05/2013, Bugin, Rv. 256306 – 01 (pure relativa a fattispecie concreta in cui non era neanche intervenuta autorizzazione alla nomina dell’ausiliario); in base al quale la relativa nullità, concretizzatasi nel momento dello svolgimento da parte dell’ausiliario di attività non rientrante tra i compiti previsti dalla norma, deve essere eccepita all’udienza di esame del perito ovvero al momento del deposito della relativa trascrizione.
Pertanto, sulla scorta dei predetti arresti, deve ritenersi infondata la deduzione difensiva in base alla quale si verterebbe in materia di inutilizzabilità per violazione di un divieto probatorio; dovendosi altresì rilevare, per incidens, che la relativa questione, sollevata ad udienza successiva rispetto a quella in cui è stato esaminato il perito, è stata comunque proposta in termini tardivi rispetto a quelli derivanti dall’interpretazione ritenuta preferibile dalla sentenza in esame.
Deve quindi essere espresso il seguente principio di diritto “In caso di nomina di un perito officiato dell’ascolto e della traduzione di intercettazioni, qualora la stessa attività sia svolta da parte dell’ausiliario, la cui nomina pure sia stata autorizzata ai sensi dell’art.228, comma 2, cod.proc.pen., non si verte in una fattispecie di inutilizzabilità della perizia trascrittiva, bensì in un’ipotesi di nullità a regime intermedio, che va eccepita, a pena di decadenza ai sensi dell’art.182 cod.proc.pen., al momento dell’udienza fissata per l’esame del perito e per il deposito della trascrizione”.
Pertanto, la cassazione ritiene che, in tema di intercettazioni, l’attività di traduzione e trascrizione delle captazioni svolta dall’ausiliario del perito in luogo dello stesso, anche nel caso in cui quest’ultimo sia autorizzato, ex art. 228, comma 2, cod. proc. pen., a servirsi di un ausiliario per lo svolgimento delle attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, è affetta da nullità a regime intermedio che dev’essere eccepita, a pena di decadenza, all’udienza fissata per l’esame del perito e per il deposito della trascrizione, non vertendosi in una ipotesi di inutilizzabilità della perizia trascrittiva.
