Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33677/2026, 10/17 settembre 2026, ha chiarito che, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio dell’imputato. Ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non è peraltro necessario il conferimento di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore.
L’art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002, stabilisce che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai decreti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato.
Attualmente la disciplina di riferimento è offerta dall’art. 14 D.Lgs. 1° settembre 2011, n.150, che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., vale a dire al procedimento sommario di cognizione introdotto con l’art. 51 della legge 18 giugno 2009, n.69 con l’obiettivo di definire la lite con rapidità, in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Rv. 272180).
Il problema che si è posto è se il principio di diritto affermato, sotto la vigenza degli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942, n. 794, da Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano, Rv. 228118 – secondo cui al difensore è riconosciuta, anche in relazione al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la titolarità di una impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato, esercitabile, pertanto, in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 – sia ancora valido anche a seguito della introduzione della nuova disciplina ad opera dell’art. 14 cit.
In altri termini, si tratta di stabilire se, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento possa ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità; dunque, se nella attuale vigenza dell’art. 14 cit., che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando, come si è detto, agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., possano tuttora applicarsi a tale fase, ove inerente a istanza che si inserisce nel procedimento penale, le regole procedurali dettate dal codice di procedura penale. In caso positivo, va riconosciuto al difensore quell’autonomo potere di impugnazione che traeva origine, secondo la pronuncia delle Sezioni unite, dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99 cod. proc. pen.).
Ebbene, si intende dare continuità, condividendolo, all’orientamento secondo il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio dell’imputato (Sez. 4, n. 29484 del 10/07/2026, n. m.; Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Rv. 288077 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 13230 del 27/10/2022, Rv. 238018 – 01; Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, Rv. 277420 – 01, in motivazione).
Ed invero, il richiamo contenuto nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto della natura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» (Sezioni unite Graziano, in motivazione).
Occorre, dunque, coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 99, 571, comma 3 e 613 cod. proc. pen., che prevedono «una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo» (Sezioni unite Graziano, in motivazione). Se così è, resta solo da effettuare l’ulteriore precisazione per cui, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non è necessario nemmeno il conferimento di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore (Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, Rv. 277420 – 01).
Va, invero, rilevato che, in presenza di un autonomo potere impugnatorio, che – come si è sopra accennato – trae origine dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99 cod. proc. pen.), non si può pretendere che, ai fini del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio, il difensore debba munirsi di una procura speciale ad hoc, in aggiunta al mandato defensionale che lo abilita al patrocinio ed all’assistenza legale in ogni fase del giudizio, tenuto conto che l’art. 571 cod. proc. pen. distingue l’ipotesi dell’impugnazione proposta dall’imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale (comma 1), da quella proposta dal difensore nell’esercizio delle facoltà defensionali che gli derivano dal contenuto e dai limiti del mandato difensivo (comma 3), senza che all’uopo sia necessaria l’allegazione di specifica procura speciale, in ragione della tassatività delle ipotesi per cui la stessa viene richiesta dal codice di rito, ipotesi tra le quali non rientra quella di cui si discute.
