Alcoltest e alto tasso di umidità: la pioggia copiosa e l’attendibilità della misurazione (Riccardo Radi)

Carabinieri officer conducting a breath test on a driver in rainy Rome

La pioggia a catinelle una possibile scappatoia per il conducente alticcio?

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 30250/2026 ha esaminato la questione già affrontata dalla medesima sezione con la sentenza numero 7011/2023, in ordine all’incidenza del tasso di umidità al momento della misurazione e l’attendibilità dell’alcoltest.

La Suprema Corte ha sottolineato che la Corte di merito ha fatto applicazione del principio secondo cui “nessuna norma pone limitazioni all’utilizzo dell’etilometro per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche … (vedi Sez. 4, n. 7011 del 22.11.2022, dep. 2023, n.m.); ponendo altresì in rilievo che il ricorrente si è limitato a ipotizzare, in via meramente congetturale, che le condizioni di umidità presenti al momento dell’accertamento potessero avere condizionato in eccesso gli esiti dell’alcoltest, senza indicare alcun addentellato di tale prospettazione nelle modalità dell’accertamento.

Nella sentenza richiamata la numero 7011/2023, la difesa denuncia la violazione degli artt. 379 reg. cod. strada e 2 e 3 D.M. 196/90, da cui si evince che l’apparecchio etilometrico debba essere debitamente omologato e che il suo utilizzo possa avvenire soltanto entro i limiti di omologazione. Dunque, l’utilizzo dell’alcoltest può avvenire anche in condizioni di umidità superiore al 90% ma non può mai superare il limite di omologazione, che nel caso di specie è del 95%.

Secondo la prospettazione difensiva, le risultanze del test alcolimetrico effettuato al di fuori del range di omologazione dell’apparecchiatura devono considerarsi prove acquisite in violazione di legge ai sensi dell’art 191 cod. proc. pen. e pertanto devono essere dichiarate inutilizzabili ai fini della decisione. Infatti, alla stregua di studi di medicina legale specificamente richiamati dal ricorrente, qualora, in condizioni di eccezionale umidità, come nel caso di specie in cui un testimone aveva fatto espresso riferimento alla pioggia battente, venga raggiunto un tasso di umidità al di fuori del range tollerato, si deve escludere l’utilizzabilità dell’alcoltest nonchè l’attendibilità ‘degli esiti dell’accertamento alcolimetrico, che risulterebbero illegittimamente acquisiti in quanto provenienti da uno strumento inidoneo a operare in determinati contesti climatici.

Sul punto il ricorrente evidenzia che le elaborazioni scientifiche richiamate indicano in un coefficiente del 5,7 % la sovrastima per livelli alcolici compresi nell’intervallo 51-100 milligrammi ma esso potrebbe essere ben superiore per valori come quelli riscontrati nella specie. Dunque, il giudice a quo illogicamente ha escluso che la situazione ambientale possa avere inciso sull’attendibilità del dato e illegittimamente ha ritenuto utilizzabili i risultati del test alcolimetrico effettuato al di fuori del range di omologazione dell’apparecchiatura.

Secondo la cassazione, le condizioni di umidità in cui era stato eseguito l’accertamento non costituivano ragione di condizionamento dell’accertamento alcolimetrico, poiché nessuna norma pone limitazioni all’utilizzo dell’etilometro per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche e, in particolare, per quanto rileva nel caso di specie, con la piovosità della zona al momento dell’accertamento.

Peraltro – aggiunge il giudice a quo – gli studi scientifici richiamati dall’imputato ipotizzano lievi imprecisioni nella misurazione in conseguenza di condizioni di umidità superiori al 95%. Il che comporterebbe comunque una piena prova della responsabilità dell’imputato a fronte di un responso che supera ampiamente, e non per valori lievi, sia il tasso di rilevanza penale sia quello di soglia minima previsto dalla lettera c) dell’art. 186 cod. strada.

In ogni caso — aggiunge la Corte d’appello – non risulta dagli atti che vi fossero condizioni di umidità superiori al 95 %, tanto più che al teste di polizia giudiziaria nulla era stato chiesto circa le condizioni meteorologiche al momento dell’accertamento né era possibile ricavare alcunché al riguardo dai rilievi fotografici prodotti.

Soltanto il teste a discarico, intervenuto casualmente sul posto, aveva parlato di “pioggia battente”. Di qui la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo cui sulla base di tali presupposti è impossibile sostenere che vi sia stato un errore superiore al 10% nell’accertamento del tasso alcolemico, sì da radicare seri dubbi quantomeno in ordine all’inquadramento del fatto nella fascia di gravità superiore. Per tali ragioni il giudice a quo non ha ritenuto necessario disporre una perizia, la quale peraltro non avrebbe mai potuto accertare se il tasso di umidità nella specifica zona e nell’orario in cui è avvenuto l’accertamento superasse o meno il 95%.

Trattasi di motivazione razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censura, tanto più che il ricorrente, senza neppure porre in dubbio il regolare funzionamento dell’apparecchio etilometrico, si è limitato a ipotizzare, in via meramente congetturale, che le condizioni di umidità presenti al momento dell’accertamento potessero avere condizionato in eccesso gli esiti dell’alcoltest, senza indicare alcun addentellato di tale prospettazione nelle modalità dell’accertamento, che, viceversa, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, ha fornito risultati identici e coerenti con la curva alcolimetrica.

Alla fine della fiera la pioggia a catinelle non sembra una strada percorribile.

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