Premessa
Nella legge regionale che ha istituito il Garante dei detenuti della Calabria c’è una proposizione che vale un trattato. Sta all’articolo 7, comma 1, lettera m): il Garante ha «l’obbligo di tempestiva trasmissione all’autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale». [^1]
“Ai danni”: di cui sono vittime, quindi, non soggetti agenti. Il legislatore del 2018 ha previsto l’ufficio che apprende di un reato commesso contro un recluso e gli ha imposto di riferirlo; non ha previsto — e non per distrazione — l’ufficio che vada in cerca dei reati commessi dai reclusi. Due parole, e il perimetro è tracciato.
La vicenda
Il 23 maggio 2026 la Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale della Calabria e coordinatrice nazionale del Forum dei Garanti regionali, firma un intervento che richiama Falcone e Borsellino e fissa una formula destinata a tornare: «L’antimafia penitenziaria non è uno slogan. È una responsabilità istituzionale». [^2]
Il 9 giugno l’Ufficio annuncia il deposito di un documento programmatico, frutto dei primi sedici mesi di mandato, che muove da una premessa fattuale circostanziata — sequestri di telefoni, droga e materiale illecito negli istituti di Rossano, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria Arghillà — e da un obiettivo dichiarato: riconoscere il carcere come «presidio strategico della sicurezza democratica a protezione dei più deboli». [^3]
Il 12 giugno il Garante è ascoltato dalla Commissione speciale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa del Consiglio regionale, presieduta dal consigliere Marco Polimeni. Deposita cinque allegati operativi, fra i quali due proposte di legge regionale, e indica come snodi la costruzione di un nuovo inquadramento normativo per l’antimafia penitenziaria e l’apertura di un tavolo interistituzionale permanente. [^4]
Il 15 giugno arriva la sintesi: «La Calabria si candida a diventare la Capitale italiana dell’Antimafia Penitenziaria»; e, insieme, la tesi che la sorregge: «Le mafie si combattono con le indagini, con i processi e con le condanne, ma anche impedendo che possano rigenerarsi all’interno degli istituti penitenziari». [^5]
I cinque allegati non risultano pubblicati. Per come li riferiscono gli organi di informazione, il pacchetto contempla la schermatura degli istituti, sistemi antidrone, rilevatori di apparecchi introdotti abusivamente e un’attività di monitoraggio della popolazione carceraria diretta a individuare le dinamiche oppressive esercitate dalla criminalità organizzata. [^6]
Il 22 luglio la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria esegue un’ordinanza di custodia cautelare; secondo la stampa, settanta persone entrano negli istituti calabresi. L’Ufficio del Garante diffonde una nota: «Esprimo profondo apprezzamento, nella mia qualità di Garante regionale e coordinatore nazionale, per l’importante operazione condotta oggi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria». [^7]
Nello stesso giorno il Coordinamento delle Camere Penali Calabresi indirizza al Presidente del Consiglio regionale, al Garante nazionale e alla Conferenza dei garanti territoriali una nota di dissenso; la Camera Penale di Reggio Calabria si era già mossa per conto proprio, con una lettera diretta al Garante. [^8]
Il 30 luglio intervengono la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Osservatorio Carcere. [^9] Nel frattempo alle Camere Penali calabresi era pervenuta una lettera aperta del Garante, con l’invito a concorrere alla costituzione di un «presidio costituzionale del diritto penitenziario». [^10] Alla data in cui si scrive non risultano repliche pubbliche dell’Ufficio.
Un’ultima data. Il 23 luglio — il giorno dopo il plauso — il Tribunale di Crotone legge il dispositivo del processo nato dall’inchiesta «Black Wood»: otto condanne, cinquantatré assoluzioni e sette proscioglimenti per prescrizione, su sessantotto imputati. L’operazione, eseguita nell’ottobre 2022, aveva comportato trentuno misure di custodia cautelare. [^11]
Cosa prescrive la legge
La legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1, è breve e insolitamente esplicita sulla propria genealogia. L’articolo 2 dichiara che la Regione istituisce il Garante in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27 e 32 della Costituzione, dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, «in particolare», del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195, «che prevede, sul piano internazionale, l’adozione di un organismo di monitoraggio indipendente». [^1]
L’ascendenza è un trattato contro la tortura. L’oggetto della prevenzione, in quel trattato, è ciò che lo Stato può fare a chi tiene in custodia — non ciò che il custodito può fare allo Stato. Le due prevenzioni portano lo stesso nome e non hanno lo stesso oggetto.
Lo stesso articolo aggiunge un limite che si legge come clausola di stile e non lo è: il Garante opera «nell’ambito delle materie di competenza regionale». Non è modestia redazionale, è riparto. Schermature degli istituti, sistemi antidrone, rilevatori di apparecchi, monitoraggio della popolazione detenuta appartengono alla sicurezza pubblica e all’ordinamento penitenziario, che l’articolo 117, comma 2, lettere h) e l), della Costituzione riserva allo Stato. È per questo, e non per timidezza, che l’elenco delle funzioni si muove fra salute, istruzione, formazione professionale, assistenza religiosa, mediazione culturale, reinserimento: sono le caselle in cui una Regione può stare. Una legge regionale che disciplinasse le altre nascerebbe esposta. L’articolo 7, lettera e), abilita il Garante a proporre interventi legislativi: lo abilita a proporli «per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti» delle persone private della libertà. Il potere di proposta esiste. Ha uno scopo scritto accanto.
I verbi dell’articolo 7
Un ufficio si conosce dai verbi che la legge gli assegna. Quelli dell’articolo 7 sono tredici, e conviene guardarli in fila: assume iniziative, segnala, si attiva, interviene, propone, supporta, promuove, sollecita, favorisce rapporti di collaborazione, verifica, prende visione, riceve, trasmette. Nessuno è un verbo di acquisizione informativa. Tre meritano il dettaglio.
Prende visione — lettera k) — degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta, ma «previo consenso anche verbale dell’interessato». Cinque parole che fanno del recluso il portiere del proprio fascicolo: il Garante entra dove il detenuto lo lascia entrare.
Riceve — lettera l) — istanze e reclami, anche in busta chiusa, a norma dell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, e, ove accerti la violazione, «formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni». Riceve, non raccoglie; formula rilievi, non adotta misure.
Trasmette — lettera m) — la notitia criminis, cioè una notizia che gli è arrivata, non un risultato che è andato a cercare.
Attorno a questi verbi la legge dispone due volte la stessa cautela, e sempre nello stesso senso. L’articolo 2, comma 4, consente al Garante di chiedere informazioni alle amministrazioni «senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative»; l’articolo 7, comma 2, gli riconosce accesso e comunicazione con le persone ristrette ai sensi degli articoli 18 e 67 dell’ordinamento penitenziario e dell’articolo 20 del Protocollo, e per le camere di sicurezza ripete la formula. Due disposizioni, un solo disegno: il Garante sta fuori dall’indagine. Ed è proprio perché sta fuori che gli si parla.
Il plauso improprio
L’apprezzamento pubblico del 22 luglio è stato rivolto a un’ordinanza cautelare. Non a una sentenza. L’articolo 27, secondo comma, della Costituzione tiene l’imputato fuori dalla colpevolezza fino alla condanna definitiva, e la misura cautelare non è un accertamento: è una prognosi, formulata allo stato degli atti da un giudice che decide senza contraddittorio pieno, sulla base di gravi indizi e di esigenze attuali. Il giorno dopo, a Crotone, un collegio ha misurato che cosa resta di quella prognosi quando il contraddittorio si compie: otto condanne su sessantotto imputati.
Si conceda tutto, perché tutto va concesso. Nulla di anomalo: il processo serve esattamente a questo, e serve anche a chi accusa, che infatti in requisitoria aveva già ridotto la propria domanda a trentuno condanne e trentasette assoluzioni. [^12] Il dispositivo di Crotone non dimostra che l’indagine fosse malfatta; dimostra che la funzione ha operato, e che l’accusa stessa ha operato al suo interno. Ma è proprio la concessione a produrre il rilievo. Se la misura cautelare è un’ipotesi destinata a essere sottoposta a verifica, e se la verifica sottrae con la regolarità che i numeri documentano, allora l’ufficio che saluta l’esecuzione come «importante operazione» attribuisce a un atto provvisorio un significato che l’ordinamento gli nega. Non è una questione di tono. È una questione di che cosa si sta contando.
Quel che il Garante dovrebbe considerare
La posizione del Garante non è una svista, e trattarla da svista sarebbe comodo e sbagliato.
Chi governa un ufficio di garanzia in Calabria sa – deve sapere – che dentro gli istituti esistono gerarchie di fatto e che le prime vittime di quelle gerarchie sono i detenuti privi di protezione. Un garantismo che tace su questo protegge i forti.
Quattro argomenti, in ordine.
Il primo è fattuale: le organizzazioni criminali conservano capacità di comando anche dall’interno, e i sequestri elencati nel documento del 9 giugno lo attestano. Non c’è nulla da confutare: è così, ed è il punto di partenza corretto.
Il secondo è testuale, ed è il più forte di tutti: se il detenuto vessato è vittima di reato, allora la lettera m) dell’articolo 7 non è un limite ma un mandato, e la protezione dei più deboli è competenza propria del Garante, non ingerenza.
Vero. Ma la lettera m) descrive un ufficio che trasmette ciò che riceve, e ciò che riceve gli arriva da una persona che ha scelto di parlargli.
La mappatura rovescia il verso: fa del recluso una fonte invece che il titolare di una pretesa.
Il detenuto che sospetti che il colloquio possa alimentare una rilevazione destinata agli apparati di sicurezza smette di parlare e, quando succede, l’unico protetto è chi lo domina. Non è una preoccupazione teorica. L’intero edificio dei rimedi penitenziari poggia sull’iniziativa del recluso: il reclamo giurisdizionale dell’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel 2013 dopo la condanna di Strasburgo nel caso Torreggiani e sulla scia della sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale, esiste purché qualcuno lo proponga. [^13] Sono strumenti che si attivano dal basso, e che si spengono nel silenzio. Il progetto, su questo punto, lavora contro la propria premessa.
Il terzo argomento è di competenza interna: l’articolo 7, lettera e), consente proposte legislative, e la lettera i) consente rapporti di collaborazione con altre istituzioni.
Vero anche questo, ma entrambe le disposizioni portano il proprio oggetto scritto in fondo: le proposte servono «ad assicurare il pieno rispetto dei diritti»; la collaborazione è con figure che «hanno competenza nelle stesse materie». Non in materie contigue. Nelle stesse.
Il quarto è politico, e va detto per intero: se il Garante non solleva il tema, nessuno lo solleva al posto suo.
Anche qui la risposta non è un no. È che l’ordinamento gli ha dato la sede, e non è la commissione antimafia. L’articolo 10 gli impone una relazione annuale, ne prescrive la pubblicazione integrale, obbliga il Consiglio regionale a discuterla in apposita sessione entro trenta giorni e ne dispone la trasmissione al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e al Comitato ONU contro la tortura; il comma 7 aggiunge una relazione semestrale alla commissione consiliare competente. La legge ha previsto che questo ufficio parli molto, e ha stabilito dove.
Un modello offerto al Paese senza farne conoscere le fondamenta
Il caso non resterebbe calabrese neppure volendolo, perché è offerto come modello: la Regione candidata a «capitale italiana» della materia, l’ufficio che coordina il Forum nazionale dei Garanti regionali.
Vale allora la pena di guardare che cosa, nel frattempo, giace nella casella di competenza piena.
Secondo il XXII Rapporto di Antigone, su dati al 30 aprile 2026, la casa circondariale di Locri risultava al 153,5 per cento della capienza regolamentare, quella di Castrovillari al 136,9, Cosenza al 124,1, Crotone al 120,2, Palmi al 119,1; alla rilevazione nazionale del 28 luglio il tasso medio di affollamento reale del sistema era al 139,7 per cento. [^14]
Nel 2025 si sono tolte la vita in carcere ottantadue persone, ventiquattro nei primi mesi del 2026. [^15]
Su questi numeri l’articolo 7 assegna competenza piena e nessun problema di riparto: nessuna legge nuova, nessun tavolo, nessuna autorizzazione. Solo l’obbligo, che è già scritto.
E poiché di un progetto normativo si discute, sarebbe utile leggerlo.
I cinque allegati del 12 giugno non risultano pubblicati, e la legge che li rende possibili impone la pubblicazione integrale della relazione annuale: la ragione di quella norma non muta quando il documento è una proposta di legge anziché un consuntivo. Su testi conosciuti si discute; su testi riferiti si equivoca.
Il Garante: un potere solitario e oppositivo, non concorsuale e fiancheggiatore
L’archetipo dell’ufficio di garanzia è una magistratura che non comandava nulla. Nell’antica Roma il tribuno della plebe — privo di imperium, quindi privo di comando militare e di ogni potere di iniziativa coercitiva — interveniva quando un plebeo si diceva leso da un atto del magistrato, invocando l’auxilium, e vi opponeva l’intercessio: che è inter-cedere, andare in mezzo. Non accusare, non indagare, non punire: mettersi fisicamente fra il potere e la persona, e dire di no. Autorità superiore a quella dei consoli, e per intero negativa. [^16]
Il tribunato non si consumò per difetto di zelo dei tribuni. Finì quando la potestà tribunizia fu assorbita nel principato e il veto, da scudo contro il potere, divenne uno strumento del potere: la stessa prerogativa, lo stesso nome, il verso invertito.
Le istituzioni di garanzia non si perdono restando dentro il proprio perimetro. Si perdono quando lo trovano stretto.
Note
[^1]: Legge regionale della Calabria 29 gennaio 2018, n. 1, Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, testo coordinato con le modifiche di cui alle leggi regionali 28 dicembre 2018, n. 53, e 7 luglio 2021, n. 19. In particolare, artt. 2, commi 1, 3 e 4; 7, comma 1, lettere a), e), g), i), k), l) e m); 7, comma 2; 10, commi 1, 2, 4, 5 e 7. Consiglio regionale della Calabria, banca dati normativa: https://www.consiglioregionale.calabria.it/bdf/api/BDF?numero=1&anno=2018
[^2]: CityNow, «Calabria, Russo rilancia l’antimafia penitenziaria: “È dovere”», 23 maggio 2026: https://www.citynow.it/calabria-falcone-borsellino-antimafia-penitenziaria-russo/
[^3]: CityNow, «Antimafia penitenziaria, il piano della Garante avv. Russo contro la ‘ndrangheta», 9 giugno 2026: https://www.citynow.it/antimafia-penitenziaria-piano-garante-russo-ndrangheta/; Giornalistitalia, «Una nuova frontiera dell’antimafia penitenziaria», 9 giugno 2026: https://www.giornalistitalia.it/una-nuova-frontiera-dellantimafia-penitenziaria/
[^4]: Consiglio regionale della Calabria, resoconto dei lavori della Commissione speciale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, 12 giugno 2026, ripreso in CalabriaInforma, 12 giugno 2026: https://www.calabriainforma.it/politica/2026/06/12/marco-polimeni-riunione-commissione-contro-la-ndrangheta/59256
[^5]: Corriere della Calabria, «Russo: “La Calabria si candida a diventare la capitale nazionale dell’antimafia penitenziaria”», 15 giugno 2026: https://www.corrieredellacalabria.it/2026/06/15/russo-la-calabria-si-candida-a-diventare-la-capitale-nazionale-dellantimafia-penitenziaria/ ; il passaggio sulle mafie che «si combattono con le indagini, con i processi e con le condanne» è riportato in Metis, 25 giugno 2026: https://www.metisonline.org/2026/06/25/russo-la-calabria-si-candida-a-diventare-la-capitale-nazionale-dellantimafia-penitenziaria/
[^6]: Il Quotidiano del Sud, «Carceri, scontro tra le Camere penali calabresi e la Garante dei detenuti Russo», 24 luglio 2026: https://www.quotidianodelsud.it/calabria/catanzaro/cronache/regionale/2026/07/24/carceri-scontro-tra-le-camere-penali-calabresi-e-la-garante-dei-detenuti-russo . I contenuti dei cinque allegati sono qui riferiti nei termini in cui li riportano gli organi di informazione: il testo non risulta pubblicato.
[^7]: Il testo della nota è riprodotto nel documento del Coordinamento delle Camere Penali Calabresi del 22 luglio 2026, ripreso in CatanzaroInforma, 23 luglio 2026: https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2026/07/23/camere-penali-calabresi-puo-il-garante-dei-detenuti-della-calabria-esultare-per-gli-arresti-dellantimafia/421333/ . Il numero delle persone raggiunte dalla misura è quello riferito da Il Quotidiano del Sud, cit. alla nota 6.
[^8]: Coordinamento delle Camere Penali Calabresi, Il Garante delle persone detenute della Regione Calabria ovvero la persona giusta al posto giusto, Palmi, 22 luglio 2026; Camera Penale di Reggio Calabria, nota a firma del Presidente, luglio 2026.
[^9]: Unione delle Camere Penali Italiane, La Giunta e l’Osservatorio Carcere, La terzietà tradita del Garante dei diritti dei detenuti per la Regione Calabria, tra populismo penale e deriva securitaria, Roma, 30 luglio 2026.
[^10]: Lettera aperta del Garante regionale, luglio 2026.
[^11]: Il Crotonese, «Ingerenze della cosca nella centrale di Cutro: 8 condanne e 53 assolti», 23 luglio 2026: https://www.ilcrotonese.it/2026/07/23/ingerenze-della-cosca-nella-centrale-di-cutro-8-condanne-e-53-assolti/1734634 ; Corriere della Calabria, 23 luglio 2026: https://www.corrieredellacalabria.it/2026/07/23/ndrangheta-affari-legname-black-wood-condanne-assoluzioni-nomi/ . Tribunale di Crotone, collegio penale presieduto dal dott. Edoardo D’Ambrosio, dispositivo letto all’udienza del 23 luglio 2026; sentenza di primo grado, motivazioni non ancora depositate alla data in cui si scrive.
[^12]: Gazzetta del Sud, «Centrale biomasse di Cutro nelle mani dei Ferrazzo: la Dda ha invocato 31 condanne», 1° maggio 2026: https://catanzaro.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2026/05/01/centrale-biomasse-di-cutro-nelle-mani-dei-ferrazzo-la-dda-ha-invocato-31-condanne-8a1ba60a-33a2-4e66-817c-df180a5f42f2/
[^13]: Art. 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall’art. 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, a seguito di Corte europea dei diritti dell’uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, e in attuazione della sollecitazione già contenuta in Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999. Per la ricostruzione: https://ilpenalista.it/bussola/reclamo-giurisdizionale-art-35-bis-ord-pen
[^14]: Antigone, XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione, presentato il 19 maggio 2026, dati al 30 aprile 2026; i valori relativi agli istituti calabresi sono riferiti da Cosenza Channel, 19 maggio 2026: https://www.cosenzachannel.it/societa/carceri-sovraffollate-e-diritti-compressi-in-calabria-pochi-educatori-per-troppi-detenuti-il-report-di-antigone-hcg7uozl . Per il dato nazionale al 28 luglio 2026, Antigone, Rapporto di metà anno 2026, in Adnkronos, 5 agosto 2026: https://www.adnkronos.com/cronaca/carceri-sovraffollamento-rapporto-antigone_1VaG6ZFv3t6Eo9mMi0K0Mc
[^15]: Antigone, Dossier su suicidi e decessi in carcere nel 2025 e nei primi mesi del 2026, XXII Rapporto: https://www.rapportoantigone.it/ventiduesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/dossier-su-suicidi-e-decessi-in-carcere-nel-2025-e-nei-primi-mesi-del-2026/ . Il dato è elaborato su fonti Ristretti Orizzonti e Garante nazionale; il computo dei suicidi accertati per il 2025 diverge di poche unità fra le due rilevazioni.
[^16]: Enciclopedia Italiana, voce Tribuno della plebe, Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/tribuno-della-plebe_(Enciclopedia-Italiana)/ ; voce Tribunato: https://www.treccani.it/enciclopedia/tribunato/
