Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22937/2026, 4/22 giugno 2026, ha ribadito che si ha concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. e non semplice connivenza, ogni qualvolta l’agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell’illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico dell’adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 – dep.1992, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200; Sez. 4, sentenza n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244)
Per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771 – 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254051).
