Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22937/2026, 4/22 giugno 2026, ha ribadito, quanto alla deducibilità in cassazione della violazione della regola di giudizio prevista dall’art. 546 cod. proc. pen., che la formula dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagoniste proposte dalla difesa e il mancato rispetto di tale regola (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non può essere tradotto nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità.
La violazione di tale regola può invece essere invocata in cassazione solo ove “precipiti” in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale.
Non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura non solo “manifesta”, ma anche “decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo della condanna.
In altri termini, il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen., il quale richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole”, opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede di legittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando si risolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108).
