La Cassazione sezione lavoro con l’ordinanza numero 24518 depositata il 7 agosto 2026 ha stabilito che il procedimento disciplinato dall’articolo 492 bis Cpc è funzionale alla ricerca e individuazione dei beni suscettibili di pignoramento e, sia pure dotato di autonomia, può considerarsi un sotto-procedimento o anche una fase endoprocedimentale nell’ambito della complessa procedura esecutiva, di cui costituisce una fase prodromica ed ha natura non strettamente contenziosa; la procedura di cui all’articolo 492 bis Cpc appare configurabile quale fase di una fattispecie che si struttura a formazione progressiva, per cui la liquidazione delle spese – intese come compensi per l’attività svolta dal difensore – deve essere unica e compiuta all’esito della procedura esecutiva, nella specie con l’ordinanza di assegnazione e conformemente alle voci di cui alla tabella numero 17 allegata al Dm 55/2014 e alle spese documentate sostenute dal creditore procedente nel corso delle ricerche.
