Procedimento di ricerca telematica dei beni da pignorare: liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal difensore (Redazione)

Man in beanie and jacket looking through binoculars on rocky overlook surrounded by autumn trees

La Cassazione sezione lavoro con l’ordinanza numero 24518 depositata il 7 agosto 2026 ha stabilito che il procedimento disciplinato dall’articolo 492 bis Cpc è funzionale alla ricerca e individuazione dei beni suscettibili di pignoramento e, sia pure dotato di autonomia, può considerarsi un sotto-procedimento o anche una fase endoprocedimentale nell’ambito della complessa procedura esecutiva, di cui costituisce una fase prodromica ed ha natura non strettamente contenziosa; la procedura di cui all’articolo 492 bis Cpc appare configurabile quale fase di una fattispecie che si struttura a formazione progressiva, per cui la liquidazione delle spese – intese come compensi per l’attività svolta dal difensore – deve essere unica e compiuta all’esito della procedura esecutiva, nella specie con l’ordinanza di assegnazione e conformemente alle voci di cui alla tabella numero 17 allegata al Dm 55/2014 e alle spese documentate sostenute dal creditore procedente nel corso delle ricerche.