In tema di revoca di un’ordinanza istruttoria relativa ai testi indicati dalla difesa, la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 26584/2026 ha ricordato che a prescindere dalla correttezza o meno della decisione dei giudici di merito di revocare parzialmente l’ordinanza di ammissione della prova testimoniale – nel caso esaminato, il ricorrente non esplicita il carattere decisivo delle testimonianze che i giudici di merito avrebbero dovuto assumere.
La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire – con orientamento che deve essere qui ribadito – che «in tema di ricorso per cassazione, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza che, all’esito dell’istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all’illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Pg in proc. Lolli, Rv. 285580 – 01).
Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile.
