La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 24233 depositata il 29 luglio 2026 ha ricordato che l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità. Ne consegue che, in assenza di un documento sottoscritto dalle parti, l’esistenza e il contenuto di tale accordo non possono essere provati per testimoni o per presunzioni semplici, dovendo il giudice, in difetto, procedere alla liquidazione del compenso facendo esclusivo riferimento ai valori medi dei parametri previsti dai parametri forensi.
In tema ricordiamo che ai sensi dell’art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un’ipotetica non contestazione dell’accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo.
Nella specie, la Suprema Corte ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l’avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione – che aveva esteso l’applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente – pur in assenza della necessaria prova scritta. Cassazione civile sezione 2 ordinanza 9733/2025.
