Ribaltata la sentenza di condanna di merito dalla cassazione nel caso di un medico, imputato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per aver omesso di indicare una sentenza di patteggiamento al momento dell’iscrizione all’Ordine.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 29073 depositata il 30 luglio 2026 ha stabilito che non integra gli estremi dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all’articolo 483 Cpp la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, in sede di dichiarazione sostitutiva, affermi di non avere riportato condanne penali, in considerazione della peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell’articolo 445, comma primo bis, Cpp, non implica un accertamento della penale responsabilità dell’imputato.
