Avvocato sanzionato dal Garante Privacy per aver contattato il datore di lavoro della sua assistita (Andrea Pedicone)

Lawyer in blue suit signing legal documents at desk with laptop and coffee

Non rappresenta una valida base giuridica la necessità dell’avvocato di verificare preliminarmente la capienza economica dell’interessata assistita in un procedimento penale.

Garante Privacy provvedimento numero 10232933/2026 allegato al post.

Un professionista forense assiste una donna in un processo penale. All’esito del procedimento, e successivamente ad altri fatti che hanno incrinato il rapporto tra il professionista e la sua assistita, egli scrive al datore di lavoro della sua cliente per chiedere se la stessa è ancora loro dipendente, in quanto – riporta testualmente la comunicazione – “dal 29 maggio 2019 ho assistito, come difensore di fiducia la signora XX, nata a XX il XX, imputata del reato di calunnia (art. 368 c.p.) nel procedimento penale n. XX della Procura della Repubblica di XX, definito con sentenza del Tribunale di XX del XX. Dovendo intraprendere un’azione patrimoniale risarcitoria nei confronti della signora XX per fatti connessi al mandato difensivo espletato nei suoi confronti per oltre 6 anni, chiedo di essere informato se la stessa è ancora dipendente presso codesta Istituzione e con quali mansioni”.

Appreso quanto precede, la donna si è rivolta al Garante Privacy che ha chiesto spiegazioni al legale. Il professionista ha comunicato all’Autorità di aver inviato tale comunicazione con esclusiva finalità di tutela giudiziale potenziale, al solo scopo di verificare se la signora risultasse ancora impiegata presso tale istituzione. Un eventuale esito positivo di tale verifica avrebbe infatti consentito, se e quando necessario, di attivare azioni esecutive presso terzi per il soddisfacimento di eventuali crediti risarcitori. 

Il legale ha inoltre precisato che i dati personali della donna, la sua qualità di imputata, i dettagli e la natura del procedimento nonché il suo esito, erano (a suo dire) già noti al datore di lavoro (in realtà è poi emerso essere un suo convincimento e non un fatto) non solo in ragione della celebrazione pubblica delle udienze dibattimentali, ma anche per effetto della diffusione mediatica delle notizie relative alla sentenza di assoluzione. 

Ebbene, il Garante ha ritenuto che nella sua richiesta indirizzata al datore di lavoro della donna, il legale abbia riportato dati eccedenti, quali ad esempio la natura del reato contestato; abbia omesso di precisare l’esito di assoluzione con formula piena; abbia ignorato l’assenza di un reale nesso tra l’attività difensiva da egli svolta e riportata nella sua missiva, e la possibile azione giudiziaria che egli aveva in animo di intraprendere nei confronti della sua ex cliente, conseguente ad un deterioramento dei loro rapporto e che nulla aveva a vedere con il procedimento penale.

I dati personali della donna comunicati al suo datore di lavoro sono idonei a danneggiare l’immagine e la reputazione della stessa, a prescindere dagli effettivi intenti dell’avvocato. Tale uso illecito di quei dati personali non può essere giustificato dalle ragioni economiche cui fa riferimento il legale (esigenza di acquisire notizie in ordine alla capienza patrimoniale della controparte per evitare la promozione di iniziative giudiziarie infruttuose), in quanto l’interesse economico/patrimoniale non corrisponde ad un interesse legittimo prevalente sui diritti di riservatezza degli interessati, specie quando sono in gioco dati a tutela rafforzata come quelli giudiziari. Il trattamento di dati personali altrui per la tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria – tra i quali rientra anche il verificare preliminarmente se un diritto può essere utilmente tutelato in giudizio – deve sempre rispettare il principio di parità di rango, che consente di trattare/comunicare dati personali particolari, quali sono quelli giudiziari, solo se il diritto che si vuole tutelare ha un valore giuridico pari o superiore a quello della persona interessata, circostanza che non ricorre nel caso in questione perché i dati personali giudiziari sono di rango superiore rispetto a quelli economico/patrimoniali e, per tale ragione, godono di una tutela rafforzata. D’altronde, il rischio di intraprendere attività processuali che potrebbero poi risultare inutili per l’incapienza dell’eventuale soccombente, non può essere riversato sul medesimo sacrificando il suo diritto alla riservatezza.

Il Garante della Privacy ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’avvocato per violazione dell’articolo 5 del GDPR e, conseguentemente, lo ha sanzionato con l’ammonimento.

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(provvedimento 10232933 del 26 febbraio 2026)