La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 23375/2026 ribadisce la linea di confine tra recesso e risoluzione giudiziale in presenza di caparra confirmatoria, chiarendo che la domanda di restituzione del doppio della caparra, ancorché non formalmente qualificata come recesso, vale a esercitare implicitamente il relativo diritto potestativo.
Nel caso esaminato, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 1385, 1223 e 1362 c.c. per avere la Corte di merito negato la spettanza del doppio della caparra confirmatoria versata, conseguente all’esercizio dell’azione di recesso.
Osserva l’istante che la sostanziale limitazione dell’oggetto del contenzioso alla diversa ipotesi della risoluzione per inadempimento contrattuale, con esclusione dell’esercizio dell’azione di recesso, nonostante l’espressa formulazione della domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, avrebbe violato il consolidato principio nomofilattico, a mente del quale una domanda di recesso, ancorché non formalmente formulata, può ritenersi ugualmente avanzata per implicito, dalla parte adempiente, allorché questa abbia chiesto la condanna della controparte – la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante della pronuncia di risoluzione del contratto – alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza.
Giova premettere che, allorché venga dedotto un error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., la Cassazione è anche giudice del fatto processuale e ha, pertanto, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame degli atti del giudizio, al fine di verificare l’effettivo contenuto delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, nonché la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
In via preliminare, per l’effetto, si rileva che le censure articolate dalla ricorrente sono specifiche e osservano il principio di autosufficienza, poiché sono dettagliatamente richiamate le posizioni assunte nel giudizio di merito dalla ricorrente, in correlazione con i provvedimenti giudiziari adottati. In particolare dall’esame degli atti emerge che I.C. aveva formulato – cfr. pag. 14 del ricorso, pag. 2 sentenza gravata – in termini espressi e inequivoci,
a) domanda ex art. 2932 c.c.;
b) in via subordinata la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria;
c) in via residuale, anche ex art. 2043 c.c., la condanna della convenuta a restituire la minor somma di € 360.000 versata, oltre interessi.
La sentenza impugnata non ha in alcun modo esaminato, né espressamente disatteso la domanda formulata sub. b).
La decisione impugnata si pone pertanto in contrasto con il principio secondo cui il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutte le domande ritualmente introdotte in giudizio, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia qualora ometta di esaminare una domanda o un capo di domanda autonomamente apprezzabile, ritualmente devoluto al suo esame.
Il motivo è altresì fondato rispetto alla lamentata violazione degli artt. 1385 e 1362 c.c.
Al riguardo, come sancito già da Cass., Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009, la domanda di ritenzione della caparra confirmatoria (o di condanna al pagamento del suo doppio) è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione caducatoria degli effetti del contratto. Se quest’azione, svolta in sede di domanda introduttiva debba essere definita «di risoluzione contrattuale», sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso (nello stesso senso Cass., Sez. 2, n. 430/2026; Cass., Sez. 2, n. 91/2024; Sez. 2, n. 32727/2023).
Conclusione, quest’ultima, alla quale si coniuga l’orientamento della cassazione a mente del quale la domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c., con il contestuale incameramento della caparra confirmatoria (o la condanna al pagamento del suo doppio), essendo l’azione di recesso un’ipotesi di risoluzione ex lege (Cass., Sez. 2, n. 21317 del 30/07/2024).
Il diritto di recesso è, infatti, un’evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte, avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti – l’inadempimento della controparte – quanto le conseguenze – la caducazione ex tunc degli effetti del contratto – (Cass., Sez. 2, n. 2969/2019).
Sicché assume rilievo dirimente, nella fattispecie, la circostanza processuale che sia stata espressamente richiesta, unitamente alla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., rinunciata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l’esazione del doppio della caparra confirmatoria versata.
Pertanto, la Corte territoriale non ha errato in linea di principio nel ritenere che la domanda diretta a ottenere la risoluzione per inadempimento presupponga l’esercizio dell’opzione contemplata dall’art. 1385, comma terzo, c.c., ossia la volontà di ottenere la pronuncia costitutiva della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., con il conseguente risarcimento del danno regolato dalle norme generali, come tale rimesso alla determinazione dell’autorità giudiziaria e subordinato alla dimostrazione dell’an e del quantum debeatur, ma ha omesso di considerare la domanda formulata in via subordinata di condanna della convenuta a restituire all’attrice il doppio della caparra versata e di statuire su di essa come testualmente richiesto, non avendo peraltro la parte ricorrente mai formulato domanda di risarcimento di danni ulteriori.
Una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta nei termini di esercizio del recesso, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta quale ragione giustificativa della pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta (ovvero l’accertamento del diritto a trattenere quella ricevuta), quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass., Sez. 2, n. 19801/2021; Cass., Sez. 2, n. 22657/2017; Cass., Sez. 2, n. 2032/1994).
Tanto perché l’esercizio del potere di recesso conferito ex lege è indefettibilmente collegato (fino a costituirne un precipitato) alla volontà di avvalersi della sola caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., che ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente (Cass., Sez. 2, n. 29482/2025; Cass., Sez. 2, n. 5854/2024, nm; Sez. 2, n. 20532/2020; Sez. 2, n. 8417/2016).
Viceversa, va qualificata in termini di domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale –, e non quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti – ovvero la parte che l’abbia ricevuta chieda, ad integrazione dell’invocata risoluzione, l’accertamento del diritto a ritenerla, oltre alla riparazione dell’ulteriore nocumento patito (Sez. 3, n. 4301/2026; Sez. 2, n. 18392/2022; Sez. 2, n. 20957/2017).
Alla stregua della predetta ricostruzione, la parte non inadempiente non può, in tal caso (ossia ove abbia richiesto il risarcimento del danno ulteriore), pretendere il pagamento del doppio della caparra (ovvero esercitare il diritto ad incamerarla definitivamente), poiché, in questa evenienza, essa perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria (Sez. 2, n. 21559/2020, nm; Sez. 2, n. 8571/2019).
Tanto premesso, in ordine all’interpretazione del giudice di merito relativa alla natura dell’azione spiegata, la richiesta formulata in via subordinata con l’espressa pretesa di ricevere il doppio della caparra versata (ovvero di ritenere quella ricevuta), deve essere correttamente qualificata, avendo riguardo non tanto al nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione caducatoria degli effetti del contratto (ossia volta ad ottenere lo scioglimento del rapporto), ma soprattutto attribuendo il giusto rilievo alla congiunta e funzionale richiesta di pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata (o di ritenzione di quella acquisita), che connota la domanda nel senso della sua implicita accessorietà all’esercizio del diritto potestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege.
La Corte di merito non si è attenuta ai citati principi e, pertanto, si rende necessario un nuovo esame.
