Il Garante Privacy sanziona con 3 mila euro un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per non aver cancellato prontamente un collega dall’elenco degli avvocati sospesi sul sito web del COA (il link del provvedimento in allegato al post).
L’avvocato X è stato sospeso dal proprio Ordine per il periodo 1° aprile – 1° giugno 2023. Il provvedimento è stato annotato nell’elenco degli avvocati sospesi e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine. Il 29 giugno 2023 il professionista si accorge che il proprio nome era ancora inserito nell’elenco degli avvocati sospesi nonostante il provvedimento non fosse più efficace. Ha così chiesto spiegazioni all’Ordine, che ha risposto scusandosi per il disguido e rassicurandolo di aver provveduto alla cancellazione. In data 11 luglio 2024 l’avvocato ha appreso da terzi che, inserendo il suo nome nel web, la ricerca rimandava ad un link che restituiva il suo nome come avvocato sospeso.
Il professionista si è rivolto all’Autorità Garante che, il 4 settembre 2024, ha accertato la permanenza dell’informazione. Ha così chiesto chiarimenti all’Ordine che – mutando la propria linea difensiva, precedentemente basata su delle scuse e sulla tesi dell’avvenuta cancellazione – ha sostenuto come l’annotazione del provvedimento disciplinare della sospensione nell’elenco degli avvocati sospesi pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine debba perdurare sine die, anche oltre il termine della sospensione stessa, atteso che il tempo della pubblicazione dell’informazione non può ritenersi strettamente correlato all’efficacia della sospensione.
Il Garante ha invece ritenuto che tale pubblicazione non sia conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza ed è priva di una base giuridica, risultando complessivamente violati gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), nonché parr. 2 e 3, del Regolamento, e 2-ter del Codice.
Nonostante la violazione sia riferita ad un’unica condotta ed abbia riguardato i dati personali del solo reclamante, la stessa si è protratta per un esteso arco temporale (2 giugno 2023 – 13 settembre 2024). L’episodio, inoltre, ha evidenziato una inefficienza nel sistema di gestione dei trattamenti da parte del CdO interessato.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, la modifica della tesi difensiva non ha certamente aiutato l’Ordine, che oltre a contraddire sé stesso ha sostenuto una tesi opposta a quella del CNF. Infatti, secondo il Consiglio Nazionale Forense “l’annotazione della sospensione è dovuta, per il periodo della sospensione medesima, al fine di portare a conoscenza della collettività il fatto che l’iscritto non può – in quel periodo – svolgere attività professionale (parere n. 86/2016); e ciò anche a tutela dell’amministrazione della giustizia e dell’affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense, funzionale all’effettiva attuazione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito. Ne consegue che, una volta decorso il periodo di sospensione, si riespanda l’ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell’iscritto la cui pubblicità – come risulta anche dalla normativa generale applicabile in materia – non deve mai eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati. Pertanto, fermo restando che la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell’iscritto, la sua annotazione nell’elenco pubblico degli avvocati sospesi non può protrarsi oltre il periodo di durata della sospensione medesima”.
Pertanto, con provvedimento numero 10243835 del 26 marzo 2026, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza è stata comminata dal Garante Privacy una sanzione di 3 mila euro, anche in considerazione del fatto che le informazioni relative ai provvedimenti disciplinari – pur non rientrando nella categoria di dati personali particolari – sono comunque caratterizzate da delicatezza, potendo incidere significativamente sulla sfera professionale degli interessati.
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