L’avvocato che chiede spiegazioni al giudice in merito alla decisione assunta tramite Messenger (Redazione)

Lawyer typing on laptop and judge reviewing tablet in courtroom

Il Consiglio Nazionale Forense ha sottolineato con la sentenza (allegata al post) che costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.

Nella specie, trattavasi di un messaggio via Messenger relativamente ad una causa in cui l’avvocato era costituito in proprio.

Non solo nella sentenza si legge che: “Il C.D.D. di Perugia ha accertato la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta della ricorrente, e ha compiuto una corretta ricostruzione del fatto.

La motivazione, sia pur stringata, è del tutto coerente con le risultanze processuali con riferimento alle condotte accertate. E’, difatti, emersa documentalmente l’avvenuta pubblicazione sui profili social della ricorrente del post ad evidente contenuto denigratorio dell’operato del giudice, pubblicazione che, in ogni caso, è del tutto inopportuna e violativa della norma che impone la correttezza dell’avvocato nei rapporti con il magistrato.

Costituisce ulteriore violazione dei doveri deontologici dell’avvocato l’aver addirittura contattato privatamente fuori dalla sede istituzionale – via Messenger – il giudice chiedendo spiegazioni in merito alle decisioni ordinatorie assunte nella causa che la vedeva anche come parte”.

Recentemente abbiamo pubblicato il caso dell’avvocato che invia al giudice una email corredata da precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi giuridica, deciso dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 81/2026: L’avvocato che invia al giudice una email corredata da precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi giuridica (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

Nota:
In senso conforme, CNF n. 42/2020, CNF n. 185/2013, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 31 maggio 2024

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