Giustizia riparativa accesso: la richiesta dell’imputato di reati procedibili d’ufficio non comporta la sospensione del processo (Riccardo Radi)

Man standing and speaking in an Italian courtroom with three judges and lawyers

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 28366 depositata il 27 luglio 2026 ha affermato i seguenti principi:

La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata in pendenza del giudizio di appello da imputato di reati procedibili d’ufficio non comporta la sospensione del processo.

Invero, l’articolo 129-bis, comma 4, cpp prevede che il gudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto “per un periodo non superiore a 180 giorni”, la sospensione del processo (durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi l corso della prescrizione ed i termini di cui all’articolo 344-bis cpp, ed, oltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cpp con ordinanza appellabile ex art. 310 cpp, ferma restando l’applicazione dell’art. 304 comma 6 cpp), unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso di specie):

– “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione” (laddove, nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d’ufficio)

– “a richiesta dell’imputato”.

Né può ritenersi che la disposizione di cui all’articolo 129 bis, comma 4 cpp, nella parte in cui, pur in presenza della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, non consente la sospensione del processo per i reati procedibili d’ufficio, debba essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 1 e 27, comma 3 Costituzione.

Inoltre, l’imputato istante, a fronte del dissenso della persona offesa alla partecipazione al programma, è tenuto a prospettare l’utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali di quest’ultima ovvero alla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, in quanto l’accoglimento della richiesta postula l’idoneità del programma a contribuire alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

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