Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27526/2026, 17/22 luglio 2026, ha ribadito che è inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’imputato avverso il provvedimento de libertate, allorquando, nelle more, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall’ordine di esecuzione.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 22 aprile 2026 il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti di XXX l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare, in quanto, posto in regime di arresti domiciliari, era stato trovato in possesso di tre dosi di stupefacente.
Tale condotta è stata ritenuta violativa delle prescrizioni inerenti alla misura custodiale, atteso che, a prescindere dal quantitativo detenuto, il possesso di stupefacente era indice del fatto che il ricorrente aveva mantenuto legami e rapporti con il contesto illecito in cui era risultato ampiamente inserito, avendo acquistato lo stupefacente da quel contesto di provenienza.
Ricorso per cassazione
Avverso l’anzidetta ordinanza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il vizio di violazione di legge, per avere il Tribunale disposto l’aggravamento di una misura cautelare a fronte di una sentenza passata in giudicato, in violazione dell’art. 276 cod. proc. pen.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’imputato avverso il provvedimento de libertate (nella specie l’appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere), allorquando, nelle more, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall’ordine di esecuzione (Sez. 6, n. 39268 del 12/07/2013, Rv. 256269 Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Rv. 242267 – 01).
Difatti, nel momento in cui la pena inflitta viene posta in esecuzione, l’eventuale fondatezza della tesi, sostenuta in sede di istanza di sostituzione della misura cautelare, non può avere alcuna rilevanza, essendosi, ormai, sovrapposto al titolo, costituito dalla ordinanza dispositiva della custodia in carcere, il diverso titolo – che ha il suo fondamento nel giudicato – consistente nell’ordine di esecuzione.
In altri termini, dopo il giudicato non residua spazio, né sul piano logico né su quello sistematico, per valutazioni proprie della fase cautelare — gravità indiziaria, esigenze cautelari, adeguatezza, proporzionalità e legittimità della misura — poiché la disciplina delle misure cautelari personali è funzionale al processo di cognizione.
Nel caso in esame, la sentenza di merito che ha accertato la responsabilità dell’imputato è divenuta irrevocabile il 30 aprile 2026, con conseguente emissione dell’ordine di esecuzione della pena.
L’esecutività della sentenza fa venir meno la possibilità di deliberare sul ricorso dell’imputato rispetto all’ordinanza del collegio della cautela con funzioni di appello, con il venir meno dell’interesse alla decisione per sopravvenute ragioni in rito.
Nella fattispecie, in particolare, non sarebbe più possibile dare efficacia alla decisione del Tribunale, con la conseguente modifica dello stato “cautelare” ormai non più suscettibile — per quanto prima argomentato — di autonoma valutazione, e neppure reinvestire il Tribunale per la prosecuzione dell’incidente cautelare con un diverso esame.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta, inoltre, che il provvedimento del Tribunale non possa divenire esecutivo, come invece ordinariamente accadrebbe a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso tempestivamente proposto contro di esso, essendo ormai stabilizzato lo stato cautelare degli arresti domiciliari. Resta, dunque, ferma la misura degli arresti domiciliari, unica misura pendente ed efficace al momento del passaggio in giudicato della sentenza di merito.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, fermo restando lo stato di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.
