Avvertenza preliminare: alla minore di cui si parla in questo scritto è stato attribuito un nome di fantasia per tutelare la sua riservatezza e quella dei suoi genitori.
Una bambina di poco più di due anni era arrivata in Italia da sola.
Era stata riconosciuta rifugiata.
Aveva un tutore volontario, quella figura introdotta dalla legge n. 47 del 7 aprile 2017 (c.d. legge Zampa) per garantire che ogni minore straniero privo di riferimenti familiari abbia un adulto che ne rappresenti gli interessi e ne custodisca i diritti.
Come ogni bambina, Miral aveva un diritto semplice e insieme essenziale: crescere con i propri genitori.
Quel diritto non era soltanto un’esigenza umana o affettiva. Era il diritto fondamentale all’unità familiare, riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Un diritto posto a presidio del pieno sviluppo affettivo, relazionale, sociale e psicofisico del minore e che, proprio per la sua natura fondamentale, impone alle istituzioni di renderne effettivo l’esercizio.
Per dare concreta attuazione a quel diritto, il percorso sembrava già scritto.
Il tutore volontario, quale rappresentante legale della bambina, avrebbe dovuto attivare il procedimento amministrativo previsto dall’ordinamento affinché Miriam potesse essere riunita stabilmente ai propri genitori.
Fu allora che accadde qualcosa di inatteso.
Il procedimento amministrativo previsto per chiedere il ricongiungimento familiare è costruito per situazioni diverse. Il sistema informatico individua il richiedente secondo categorie prestabilite. Tra quelle categorie, però, non esiste il tutore volontario che agisce quale rappresentante legale di una bambina di due anni.
In altre parole, l’ordinamento riconosceva il tutore volontario come rappresentante legale della bambina, ma il portale informatico, semplicemente, non conosceva quella figura (un esemplare in bianco del modulo è allegato alla fine del post).
Quindi, ricapitolando:
- il diritto all’unità familiare esisteva, riconosciuto dalle fonti nazionali, europee e internazionali;
- il diritto all’unità familiare esisteva, riconosciuto dalle fonti nazionali, europee e internazionali;
- esisteva anche il soggetto chiamato a esercitarlo: il tutore volontario, investito per legge della rappresentanza legale della minore;
- esisteva, infine, una procedura amministrativa destinata a dare attuazione a quel diritto.
Eppure, proprio nel momento in cui quei tre elementi avrebbero dovuto incontrarsi, il sistema si arrestò.
Non mancava una legge.
Non mancava il diritto.
Non mancava il rappresentante legale.
Mancava il modo di farli dialogare.
A quel punto il tutore non ebbe altra strada: se l’amministrazione non fosse stata in grado di dare attuazione al diritto, sarebbe occorso chiedere al giudice di intervenire.
Fu così che venne adito il Tribunale per i minorenni.
Dopo avere esaminato la situazione della bambina, il Tribunale accertò che, in considerazione della sua tenerissima età e delle sue condizioni di salute, il suo sviluppo affettivo, relazionale e psicofisico non poteva essere garantito senza la presenza dei genitori e ne autorizzò l’ingresso e la permanenza in Italia (il provvedimento è allegato alla fine del post in versione anonimizzata).
La giustizia aveva colmato il vuoto lasciato dall’amministrazione.
Ma una domanda rimaneva aperta.
È normale che, quando tutti riconoscono il diritto di una bambina a vivere con i propri genitori, sia necessario rivolgersi a un giudice perché un procedimento amministrativo non riesce neppure a cominciare?
