E’ di queste ore la notizia dell’intenzione della Procura della Repubblica di Torino di contestare la finalità di terrorismo alle persone fermate, che sono coinvolte nei fatti accaduti ieri l’altro a Chiomonte, nel cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione.
In tema segnaliamo la sentenza della Cassazione sezione 6 numero 28009/2014 che nell’escludere la configurabilità della finalità di terrorismo di cui all’art. 270 sexies cod. pen. indicò i seguenti principi:
Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all’art. 270 sexies cod. pen., non è sufficiente la direzione dell’atteggiamento psicologico dell’agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ecc. di un Paese o di un’organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell’intero Paese.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che il riferimento al “contesto”, contenuto nel citato art. 270 sexies, e sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dar rilievo al pericolo del “grave danno” anche quando questo non dipenda solo dall’azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell’innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall’agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere tale interazione.
Mentre in ordine all’elemento soggettivo necessario per configurare l’attentato per finalità terroristiche o di eversione la cassazione sottolineà che nei delitti di attentato, la volontà dell’agente deve dirigersi direttamente verso gli eventi naturalistici presi in considerazione dalla norma incriminatrice, non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza del dolo eventuale.
In applicazione del principio, la Suprema Corte, pronunciandosi in relazione al reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione, ipotizzato con riferimento al lancio di bottiglie incendiarie all’interno di un cantiere con operai al lavoro, ha annullato con rinvio la decisione cautelare impugnata per vizio di motivazione, evidenziando la necessità di accertare se gli operai fossero stati “bersagliati” dagli assalitori, ovvero se questi ultimi avessero agito “alla cieca”, senza cioè potersi rendere conto di chi o che cosa sarebbe stato colpito dal lancio delle bottiglie incendiarie.
