Segnaliamo la sentenza della cassazione che ha stabilito che la negligenza informativa dell’imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non è ex se sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22610/2026, in tema di rescissione del giudicato, ha stabilito che la dichiarazione di assenza postula l’effettiva conoscenza del processo, non desumere potendosi automaticamente dalla mera “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza che aveva desunto l’effettiva conoscenza del processo dalla nomina, in fase di indagini, di un difensore domiciliatario, senza considerare il lungo tempo intercorso tra tale nomina e la “vocatio in ius”, la successiva rinuncia al mandato con designazione di un difensore d’ufficio, l’assenza di rapporti tra il difensore fiduciario e l’imputato e il rientro di quest’ultimo in Albania.
La pronuncia della Corte territoriale si fonda, così, sull’orientamento, in effetti affermato anche di recente nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, in particolare, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, non si sia attivato per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146)
Nel caso esaminato la cassazione si è discostata da questa posizione interpretativa. La Cassazione ha già avuto modo di affermare che “[i]n tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza del giudice di appello la quale, pur avendo ritenuto errata la dichiarazione di assenza dell’imputato, desumeva l’effettiva conoscenza della pendenza del processo dalla nomina di un difensore di fiducia, sebbene questi non avesse mai partecipato alle udienze). (Sez. 5, Sentenza n. 23670 del 03/06/2025, Rv. 288209-01).
Nella richiamata pronuncia si è rimarcato che “già prima della novellazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le Sezioni Unite avevano chiarito che, presupposto per procedere in assenza, è «una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio», fondando, quindi, anche sulla scorta delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), sulla conoscenza effettiva, e non solo presunta né meramente legale della chiamata in giudizio, la condizione idonea a far ritenere che l’assenza dell’imputato all’udienza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).
In motivazione, tale fondamentale decisione ha posto in rilievo che i c.d. indici di conoscenza del processo previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. nella formulazione successiva agli interventi operati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, devono essere dotati di caratteri di effettività rispetto alle modalità con le quali sono realizzati. Questo implica che sia la nomina del difensore che l’elezione domicilio debbano essere serie e reali, dovendo essere apprezzabile il rapporto tra il soggetto e il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti.
Di qui è necessario verificare se gli imputati siano concretamente venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, essi non abbiano alcuna consapevolezza dell’inizio del processo a loro carico.”
La stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito, inoltre, che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede «condotte positive», da accertare anche vagliando il coefficiente psicologico della condotta, sottolineando l’esigenza di non esasperare il concetto di “mancata diligenza” informativa dell’imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, cit.).
Nella richiamata sentenza Sez. 6 n. 23670 del 2025 si è, ancora, evidenziato che tale approccio interpretativo è stato, in sostanza, recepito, sul piano normativo, dal d.lgs. n. 150 del 2022, il quale ha modificato l’art. 420-bis cod. proc. pen., prevedendo, per quel che maggiormente rileva in questa sede, al comma 2, che: «Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.
A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante».
Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 420-bis cod. proc. pen., laddove dispone che, per verificare se l’assenza dell’imputato sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, il giudice tiene conto di una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia, comporta che detta nomina sia solo uno degli elementi tra quelli – unitamente alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza e ad ogni altra circostanza rilevante – rimessi al vaglio del giudice ai fini del relativo accertamento, rimanendo invece esclusa ogni presunzione di conoscenza della pendenza del processo legata ad un – non codificato – onere informativo costante dell’imputato a seguito della nomina del difensore di fiducia
Da tanto deriva – e, in particolare, dai principi espressi dalle Sezioni Unite anche prima della novellazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, che, pur se inapplicabile ratione temporis, è andata a codificarne gli esiti – che non è sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, che questi abbia nominato un difensore di fiducia in virtù di una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all’evoluzione del procedimento a proprio carico rispetto al momento nel quale è intervenuta la nomina.
In sostanza, la negligenza informativa dell’imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non è ex se sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo.
Non è, perciò, sufficiente il mero dato formale del conferimento dell’incarico professionale da parte dell’imputato e la notifica al difensore, ma è necessario accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo.
Quest’ultimo accertamento postula una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche della presenza (tra le quali è annoverata la notifica presso il domicilio del difensore di fiducia), dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell’interessato.
Del resto, come ha sottolineato la stessa Corte Costituzionale, il giudizio può celebrarsi in assenza solo se preceduto da «ragionevoli sforzi» delle autorità nel rintracciare l’imputato per le notifiche, poiché spetta alle autorità, che tale diritto intendano negare, addurre «indizi precisi e oggettivi» da cui risulti che o ha ricevuto sufficienti informazioni del processo (Corte Cost., sent. n. 192 del 2023).
Deve allora essere ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 6 n. 23670 del 2025 cit; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, El Abbasi Tarek, Rv. 287298)
