La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 27100/2026 torna sul tema per ribadire che è escluso il potere del giudice dell’udienza predibattimentale, che abbia pronunciato una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, di decidere sull’azione civile, perché tale potere è circoscritto dall’art. 538 cod. proc. pen. ai casi di pronuncia di una sentenza di condanna.
Né a diversa soluzione conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.
Infatti, mentre la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., emessa all’esito del dibattimento, presuppone l’accertamento dell’illecito penale, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. emessa nell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. perì. non è — così come quella pronunciata all’esito dell’udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen. — idonea ad acquistare efficacia di giudicato, perché non presuppone un definitivo accertamento del fatto illecito.
Pertanto, la incostituzionalità stabilita dalla sentenza. 173 del 2022 non potrebbe estendersi al caso in esame, sicché il giudice che, all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen., pronuncia sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte, giacchè non accerta in modo definitivo il fatto illecito (Sez. 5, n. 30528 del 06/06/2025, Rv. 288579).
Questa interpretazione è confermata, a contrario, dal contenuto dell’art. 651- bis cod. proc. pen., che attribuisce efficacia nel giudizio civile o amministrativo soltanto alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa «in seguito a dibattimento» e non anche a quella pronunciata nell’udienza predibattimentale.
