Provocazione: la cassazione indica i requisiti per il riconoscimento (Riccardo Radi)

La provocazione quando può essere invocata?

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 27183/2026 ha ribadito che la provocazione ex art. 62 n. 2 c.p. richiede la compresenza di tre presupposti strutturali: un fatto ingiusto altrui connotato da ingiustizia obiettiva, uno stato d’ira idoneo a determinare un’effettiva alterazione dei freni inibitori, e un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione.
Pertanto, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 2) cod.pen., presuppone il concorso di tre elementi:

« a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”;

b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale;

c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta» (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Rv. 275894 – 02; Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Rv. 258454; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5056 dell’08/11/2011, 2012, Rv. 251833).

Ancora, la provocazione ricorre quando il reato sia commesso non già in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d’ira, essendo necessario che l’agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di alterare i freni inibitori, come tale costituente eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilità (Sez. 1, n. 40177 del 01/10/2009, Rv. 245666); Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, cit).

La sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione costituisce significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica fra di essi, imprescindibile ai fini della distinzione fra i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l’azione violenta e le diverse ipotesi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d’ira e della reazione violenta (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 – 01; Sez.1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799 – 01; Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014, Rv. 261728 – 01).

Sotto tale profilo deve considerarsi che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 – 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D’Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375).

Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo delle indicazioni ermeneutiche fornite da questa Corte escludendo la configurabilità della circostanza attenuante della provocazione rilevando che «pur a fronte di una precedente colluttazione tra le parti, la impugnava un coltello e minacciava di morte la tentando ripetutamente di colpirla non riuscendovi per l’opposizione del », essendosi altresì considerato che la circostanza attenuante della provocazione pur non postulando i requisiti di adeguatezza e proporzionalità «non è configurabile laddove la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale tra il fatto ingiusto e l’ira» ( pag.5).

La motivazione resa risulta sviluppata lungo un percorso logico e lineare e le doglianze difensive non riescono ad evidenziare alcuna falla logica né erronea impostazione giuridica.

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