La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza 12321/2026 in tema di concorso apparente di norme tra il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. e quello di cui all’art. 570-bis cod. pen ha affermato che, qualora il mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli minori causi la privazione dei mezzi di sussistenza, si configura esclusivamente il reato più grave previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. a causa del rapporto di specialità che intercorre tra le due fattispecie.
La sentenza impugnata ha ravvisato un concorso formale eterogeneo – non un rapporto di consunzione – tra le fattispecie in comparazione, sulla considerazione della diversità dei beni giuridici protetti e della ratio giustificativa della incriminazione.
Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità si è delineato un contrasto, oramai in via di risoluzione.
L’impostazione seguita dai Giudici di merito muove dalla considerazione che la previsione di cui all’art. 12-sexies cit., poi trasfusa in quella di cui all’art. 570-bis cod. pen., fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre la norma di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. preserva l’interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno (in tal senso, Sez. 5, n. 12190 del 04/02/2022, P., Rv. 282990 – 01; Sez. 6, n. 43560 del 12/10/2021, D., Rv. 282184 – 01; Sez. 6, n. 8612 del 05/02/2020, V., Rv. 278458 – 01; Sez. 6, n. 18572 del 10/04/2019, C. Rv. 275677 – 01).
Tale orientamento è stato in seguito superato da un altro indirizzo, che la Suprema Corte condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui integra il delitto previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell’agente che ometta di versare in favore dei figli minori l’assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza (tra le molte, Sez. 6, n. 36567 del 27/06/2024, D., Rv. 287026 – 01; Sez. 6, n. 32039 del 08/07/2024; Sez. 6, n. 9065 del 08/02/2023, M., Rv. 284274 – 01; Sez. 6, n. 20013 del 10/03/2022, B., Rv. 283303 – 01).
Le due previsioni incriminatrici sono, invero, in rapporto di specialità, dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna, costituito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l’elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché, con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale.
