Omessa notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari: quando eccepire la nullità per non incorrere nella sanatoria dell’accettazione degli effetti dell’atto? (Riccardo Radi)

Segnaliamo la sentenza della cassazione sezione 6 numero 24278/2026 che ha stabilito che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 1, secondo periodo o del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. derivante dalla mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Detta nullità non è soggetta alla disciplina delle nullità relative concernenti il decreto che dispone il giudizio prevista dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen.

Detta nullità è rilevabile d’ufficio o deducibile nei termini previsti dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.

Detta nullità è tuttavia suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.

La mancata deduzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio da parte dell’imputato e l’accettazione degli effetti dell’atto contenente l’imputazione, concretizzatasi nella formulazione di richieste istruttorie e nella partecipazione attiva al processo, integra un’ipotesi di accettazione degli effetti dell’atto di vocatio in judicium, che determina una sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Deve, escludersi che l’eccezione relativa alla mancata notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. debba essere dedotta entro il termine previsto dall’art. 181, comma 3, che richiama il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

Sul punto, si era registrato, in anni passati, un contrasto di giurisprudenza, attualmente superato. Alcune decisioni avevano affermato che «la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti» (Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, Grujio, Rv. 264272; in senso conforme, Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Restucci, Rv. 262104; Sez. 2, n. 35420 del 11/06/2010, Sica e altro, Rv. 248302; Sez. 3, n. 25223 del 17/04/2008, Giglio e altri, Rv. 240255; Sez. 6, n. 23246 del 06/02/2003, Sindoni, Rv. 225668). Le decisioni più recenti, invece, escludono l’applicabilità della preclusione codificata dall’art. 181, comma 3, del codice di rito, al caso della mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

È stato per esempio affermato che «la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado» (Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; in senso conforme, tra le altre, Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Di Giovanni e altro, Rv. 262821).

Nel caso in esame la Suprema Corte ritiene che la mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari determini un vizio che incide sull’assistenza dell’imputato nel corso del procedimento penale; si determina, dunque (e a seconda dei casi), una nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma 1, secondo periodo) – che, ove non sanata, può riverberarsi in una nullità derivata, ex art. 185, comma 1, del decreto che dispone il giudizio – o una nullità del decreto del pubblico ministero che dispone la citazione diretta a giudizio, ex art. 552, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. (come è nel caso in esame, in cui si è proceduto nelle forme della citazione diretta a giudizio).

Se la mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione indagini incide sull’assistenza dell’imputato, ne discende che il vizio di nullità del decreto che dispone la citazione diretta a giudizio deve essere dunque inquadrato nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio, codificate dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Del resto, la qualificazione in detti termini del vizio che viene qui in rilievo, è coerente (oltre che con la giurisprudenza sopra indicata) anche con alcuni arresti delle Sezioni Unite, seppure intervenute ad altro proposito (si allude Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835, che ha qualificato come nullità di ordine generale a regime intermedio la mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari a beneficio dell’imputato che non comprende la lingua italiana). Ne discende che – qualificato come nullità di ordine generale a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio il vizio che si determina in caso di mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – non risulta pertinente l’evocazione del dettato dell’art. 181, comma 3, che richiama il termine codificato dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. L’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., infatti, è inserito nel contesto di una disposizione che detta la disciplina delle “nullità relative” (come chiaramente indicato dalla rubrica dell’articolo); si deve inoltre evidenziare che l’art. 181, comma 1, esclude esplicitamente dall’ambito di disciplina di tale disposizione le nullità di ordine generale codificate dall’art. 178 o quelle definite come assolute da specifiche disposizioni di legge. Se, dunque, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regime intermedio, ne discende che – a detta nullità – non può essere applicata la disciplina codificata dall’art. 181 cod. proc. pen.

Risulta dunque errata la motivazione della Corte territoriale, allorché ritiene che l’eccezione proposta dal difensore debba essere rigettata, perché proposta oltre il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa è infondata e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

La qualificazione del vizio come nullità di ordine generale a regime intermedio, infatti, non può comportare sempre e comunque la meccanica conseguenza che detto vizio sia deducibile sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, secondo le previsioni dell’art. 180 cod. proc. pen. Infatti, il mancato rilievo ufficioso da parte del giudice e l’acquiescenza della parte interessata a fare valere la nullità possono infatti determinare la sanatoria del vizio, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., a mente del quale «salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate (…) se la parte interessata (…) ha accettato gli effetti dell’atto».

Il procedimento penale è una sequenza ordinata di atti che, almeno in linea tendenziale, è concepita in modo tale da scongiurare il rischio di regressioni del procedimento, laddove esse non rispondano ad un concreto interesse meritevole di tutela. In questa prospettiva – coerente anche con il principio di ragionevole durata del processo, di rilievo costituzionale – si colloca la disciplina della sanatoria delle nullità, codificata dal citato art. 183 cod. proc. pen. e funzionale ad evitare regressioni del procedimento non necessarie.

Ciò posto, occorre ragionare sulla funzione cui assolve l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (con l’avvertenza che la relativa disciplina, rispetto alle scansioni processuali di cui ci si occupa in questa sede è stata interessata da significative modifiche normative, conseguenti alla c.d. riforma Cartabia; modifiche che, tuttavia, non assumono rilievo nell’economia della presente decisione).

Per quanto qui di interesse, occorre allora evidenziare che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari assolve ad una duplice funzione di garanzia per la persona sottoposta ad indagini preliminari: con tale avviso, si assicura una prima – e sommaria – descrizione dell’ipotesi d’accusa, con garanzia di completa discovery degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico ministero, che diventano “accessibili” alla persona sottoposta ad indagini (art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen.); con tale avviso, si mette quest’ultimo in grado di interloquire con l’organo inquirente, mettendolo in condizioni di proporre ulteriori temi di indagine o di prospettare la propria versione alternativa, presentando memorie o chiedendo di essere interrogato (art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.).

La ratio dell’istituto è tesa ad assicurare alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di offrire la propria prospettazione dei fatti, nel tentativo di persuadere il pubblico ministero a non esercitare l’azione penale e a formulare richiesta di archiviazione; si tratta, dunque, di uno strumento che intende evitare di imporre alla persona sottoposta ad indagini di dovere unilateralmente subire la “pena del processo”, sulla base di imputazioni che avrebbero potuto essere evitate, con un previo ascolto delle ragioni dell’accusato.

Una conferma di tale ricostruzione deriva dalla lettura dell’art. 416 cod. proc. pen., ove si evidenzia che è lo stesso atto che contiene l’imputazione ad essere nullo.

Tuttavia, laddove il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale e la persona accusata – oramai divenuta “imputato” in senso tecnico – accetti di confrontarsi con l’ipotesi d’accusa, esercitando in concreto le prerogative difensive previste dalla conseguente sequenza processuale, può ritenersi integrata l’ipotesi di sanatoria codificata dall’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Del resto, la mancata comunicazione della sommaria enunciazione del fatto o dell’avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine (ex art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen.) è surrogata dall’enunciazione dell’ipotesi d’accusa contenuta nell’imputazione e dagli analoghi avvisi che vengono somministrati ai sensi dell’art. 419, comma 2, o – in caso di citazione diretta a giudizio – ai sensi dell’art. 552, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. (con la precisazione che detto avviso, prima della c.d. riforma Cartabia, rendeva edotto l’imputato del deposito degli atti presso la segreteria del pubblico ministero e, nel testo ora vigente, presso la cancelleria del giudice dell’udienza pre dibattimentale).

Ciò posto, si deve ritenere che vi sia una accettazione degli effetti dell’atto nel caso in cui vi sia una persona chiamata a giudizio che – senza dolersi dell’avvenuta formulazione dell’imputazione ed essendo stato messo nella condizione di accedere agli atti di indagine – accetti di confrontarsi con l’imputazione mossa nei suoi confronti, senza sollecitare la regressione del procedimento e, anzi, formulando richieste di prova, partecipando poi all’istruzione dibattimentale.

Devono pertanto essere affermati i seguenti principi di diritto.

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 1, secondo periodo o del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. derivante dalla mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Detta nullità non è soggetta alla disciplina delle nullità relative concernenti il decreto che dispone il giudizio prevista dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen.

Detta nullità è rilevabile d’ufficio o deducibile nei termini previsti dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. Detta nullità è tuttavia suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.

La mancata deduzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio da parte dell’imputato e l’accettazione degli effetti dell’atto contenente l’imputazione, concretizzatasi nella formulazione di richieste istruttorie e nella partecipazione attiva al processo, integra un’ipotesi di accettazione degli effetti dell’atto di vocatio in judicium, che determina una sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Ricordiamo ai lettori che chi vuole essere costantemente aggiornato sulle pubblicazioni di Terzultima Fermata https://terzultimafermata.blog/ può abbonarsi al blog, sempre e solo GRATUITAMENTE, cliccando sull’icona “Abbonati” posta nella barra laterale destra della homepage del sito o alla fine di ogni scritto pubblicato

Lascia un commento