Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 33000/2025, 11/17 dicembre 2025, ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso – di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ. – va distinta da quella – disciplinata dal secondo comma della medesima disposizione normativa – riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione; nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente; solo la seconda di tali situazioni forma oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. Sez. 3, 19-7-2018 n. 19218, Cass. Sez. 3, 25-5-2010 n. 12714, Cass. Sez. 3, 2-4-2001 n. 4799).
