Agguato come possibile indice rivelatore della premeditazione (Riccardo Radi)

Lioness chasing a gazelle across dry grassland

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 22861/2026, in tema di omicidio volontario, ha ricordato che l’agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della sussistenza degli elementi costitutivi della premeditazione, poiché l’appostamento in attesa della vittima, ancorché breve, e la preordinazione di mezzi tali da non far residuare dubbi sul reale intendimento dell’agente possono indurre a configurare tanto il requisito ideologico della circostanza aggravante, consistente nel perdurare nell’animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, quanto quello cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo temporale apprezzabile fra l’insorgenza del proposito e la sua attuazione, sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione adottata ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere.

In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio, “in parte qua”, la sentenza che aveva escluso la premeditazione senza valorizzare, tra l’altro, la circostanza che l’agente avesse atteso la vittima in casa, informandosi dell’ora del suo arrivo, ed avesse predisposto mezzi di aggressione e di occultamento delle tracce del reato.

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