Giudizio di appello ai soli effetti civili in presenza di un’assoluzione definitiva dell’imputato per insussistenza del fatto: il giudice non può mettere in discussione i presupposti dell’assoluzione, spettandogli solo verificare se il fatto può essere qualificato come illecito civile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18557/2026, 24 aprile/22 maggio 2026, ha chiarito che «nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell’imputato, il giudice penale, ai fini dell’accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile» (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, P., Rv. 288601.01, in fattispecie in cui ha trovato applicazione, “ratione temporis”, la disciplina di cui all’art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Tale soluzione ermeneutica, che discende dalla necessaria distinzione tra i piani della responsabilità penale e civile imposta dalla giurisprudenza costituzionale — e segnatamente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, come recepita dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01) — non comporta alcuna violazione del giudicato assolutorio, il quale preclude soltanto la rivalutazione della responsabilità penale, non l’accertamento autonomo dell’illecito civile fondato sui medesimi fatti storici e governato da regole probatorie diverse.

Il precedente delle Sezioni unite civili invocato dal ricorrente (Sez. U, n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366 – 01) attiene agli effetti extrapenali del giudicato assolutorio nel separato giudizio civile, e non è trasponibile alla diversa ipotesi del giudizio d’appello promosso dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., nel quale il giudice penale, pur operando secondo i canoni civilistici, rimane il medesimo giudice che ha già celebrato il processo, sicché non vi è un “giudicato esterno” da rispettare, ma un accertamento da compiere su un piano giuridico diverso da quello penale, nel rispetto delle regole processuali proprie del rito.

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