Documenti anonimi: inutilizzabili non in quanto tali ma solo se contengono dichiarazioni anonime (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18557/2026, 24 aprile/22 maggio 2026, ha chiarito che l’inutilizzabilità sancita dall’art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime: la distinzione è rilevante perché la norma non impedisce di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato e abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte.

Nel caso in esame, è venuta in rilievo la registrazione di una telefonata anonima al numero pubblico 118 per la segnalazione di emergenze, la quale è stata utilizzata non già per accertare la veridicità di quanto narrato dall’ignoto passante sulla dinamica dell’incidente ma come riscontro oggettivo del fatto — in sé non contestato — che al momento del sinistro almeno una persona era presente sul posto e che l’occupante del veicolo si trovava ancora agganciato al mezzo in stato di incoscienza.

Entro tali limiti, ha concluso il collegio di legittimità, il documento è pienamente utilizzabile.

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