La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 17565/2026 ha ricordato che il giudice di appello, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’appello della parte civile, è tenuto a condannare quest’ultima anche alla rifusione delle spese in favore dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, secondo la norma generale in tema di soccombenza contenuta nell’art. 541, comma 2 cod. proc. pen.
Non si può che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nei giudizi di impugnazione il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, non contemplando sul punto alcuna eccezione la previsione generale di cui all’art. 592, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852-01; Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020, Rv. 279535-01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049-01; Sez. 4, n. 15494 del 05/04/2022, Rv. 283024-01; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452).
Alla luce di questo principio, costantemente ribadito e qui ulteriormente confermato, il giudice di appello, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’appello della parte civile, è tenuto a condannare quest’ultima anche alla rifusione delle spese in favore dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, secondo la norma generale in tema di soccombenza contenuta nell’art. 541, comma 2 cod. proc. pen. (v. anche sul punto, in un caso identico a quello in esame, Sez. 2, n. 8016 del 27/2/2025, oltre a Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018, Rv. 274378 – 01).
Detto questo, non c’è dubbio che la difesa dell’imputato abbia espressamente e tempestivamente chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese del grado (v. memoria difensiva ex art. 598 bis cod. proc. pen. depositata in data 8/10/2025); ciò nonostante, come è parimenti incontroverso, la sentenza impugnata, pur rigettando l’appello, ha condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Grandinetti (v. dispositivo sentenza cit.).
Per le ragioni sopra indicate la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.) e in tale sede si provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questo grado
