Patrocinio a spese dello Stato: comunicazione variazione di reddito fissa entro il 30 giugno dell’anno successivo all’ammissione (Redazione)

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Ulteriore onere per la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e per l’avvocato che chiede la liquidazione.

Con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 62 astensioni, l’Assemblea del Senato oggi ha approvato il ddl che modifica l’articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 30 n. 115/2002, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (A.S. 775) che passa all’esame della Camera.

L’articolo unico del disegno di legge n. 775-A interviene sulla lettera d) del comma 1 dell’articolo 79 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, ridefinendo in modo analitico l’onere comunicativo gravante sul soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Secondo quanto previsto dalla lettera d) come modificata dal testo licenziato dal Senato, il richiedente è tenuto ad assumere l’impegno solenne di comunicare, per l’intera durata del procedimento e fino alla sua definizione, le variazioni verificatesi nell’anno precedente che comportino il superamento dei limiti di reddito prescritti dagli articoli 76 e 77 del TU.

Sotto il profilo della scansione cronologica dell’adempimento, la novella introduce un termine fisso e perentorio, stabilendo che tale comunicazione debba intervenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L’intervento legislativo integra, inoltre, una fondamentale clausola di anticipazione procedurale volta a raccordare l’obbligo informativo con la fase della liquidazione dei compensi professionali: viene infatti prescritto che, qualora la domanda di liquidazione dell’onorario del difensore o dell’ausiliario del magistrato sia presentata in data antecedente al termine ordinario del 30 giugno, la comunicazione delle variazioni reddituali debba essere effettuata contestualmente a tale istanza.

Tale meccanismo è preordinato a fornire all’autorità giudiziaria un quadro aggiornato sulla persistenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio nel momento esatto in cui lo Stato è chiamato a emettere il decreto di pagamento, garantendo così un controllo rigoroso e attuale sulla corretta erogazione delle risorse erariali.

Ecco il nuovo articolo 79 Testo Unico Spese di Giustizia: La lettera d) del comma 1 dell’articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

« d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito che determinano il superamento dei limiti di reddito di cui agli articoli 76 e 77, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o dell’eventuale precedente comunicazione di variazione ».

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