Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21495/2026, 17 aprile/11 giugno, ha affermato che le riprese video registrate acquisite dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari all’interno del procedimento penale, come evidenziato dalla giurisprudenza a sezioni unite sopra indicata, devono essere qualificate come prova atipica, la quale è soggetta al libero apprezzamento da parte dell’autorità giudiziaria in quanto idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, una volta assunta agli atti del giudizio previa acquisizione.
Soltanto a seguito della sua assunzione sarà pertanto possibile, anche mediante la mediazione degli appartenenti alla polizia giudiziaria che hanno proceduto al compimento degli atti irripetibili di indagine, ovvero mediante l’apprezzamento diretto della stessa autorità giudiziaria, chiamata a verificare “de visu” il contenuto delle immagini che raffigurano l’autore del reato, ritenere accertata la identità dei soggetti ritratti previo riconoscimento, sia pure mediato da immagini di confronto, dei soggetti rappresentati nelle video registrazioni.
Decisione della Suprema Corte
La Corte di appello non avrebbe potuto utilizzare, ai fini della decisione, le immagini delle video riprese contenute in supporti audiovisivi che, da quanto emerge dagli atti del fascicolo processuale, cui la Corte può avere accesso in ragione del vizio processuale denunciato dalle difese di tutti e tre i ricorrenti, non erano presenti nel fascicolo del dibattimento fin dal giudizio di primo grado.
Dal verbale della udienza del 9 ottobre 2024 dinanzi alla Corte di appello risulta che il collegio giudicante disponeva l’acquisizione della nota a firma di cancelliere presso la Procura della Repubblica che dava atto del mancato rinvenimento dei supporti informatici relativi alle video registrazioni n. XXX in quanto non risulta depositato materialmente nemmeno presso il Tribunale dove si è svolto il giudizio di primo grado del presente processo, nonché presso la Corte di appello.
Le difese degli imputati invocavano la declaratoria di inutilizzabilità del materiale consistente nelle immagini video registrate, che era stato ampiamente richiamato dal giudice di primo grado per fondare l’accertamento della responsabilità egli imputati, ovvero sollecitavano la ricerca dei supporti smarriti; alcuni dei difensori degli imputati eccepivano la nullità di tutti gli atti di primo grado, compresa la sentenza, in ragione dell’omesso deposito del materiale probatorio.
Disposte ulteriori ricerche su sollecitazione dalle parti, il giudice distrettuale invitava la cancelleria a verificare la presenza di tali supporti negli indici degli atti trasmessi dal Tribunale e, all’esito di tali ricerche, rappresentava che non era stato possibile stabilire se tra gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento dal GUP presso il Tribunale fosse compreso anche il DVD contenente le video registrazioni in questione, né le parti ritenevano utile disporre ulteriori ricerche presso la Procura della repubblica e la polizia giudiziaria presso cui tali supporti erano stati originariamente custoditi; il giudizio veniva aggiornato per le conclusioni delle parti.
Le parti private ribadivano le loro eccezioni in ordine alla utilizzabilità delle video registrazioni e la Corte pronunciava la sentenza impugnata.
Nella sentenza la Corte ha precisato che l’eccezione difensiva avanzata dalle difese degli odierni ricorrenti, interpretata come “mancata acquisizione dei supporti informatici contenenti le video riprese delle attività di osservazione svolte in fase investigativa”, non potesse essere accolta.
Pur dando atto che tali supporti non erano materialmente confluiti nel fascicolo del dibattimento di primo grado, motivava che ciò non ha inciso sul diritto di difesa né ha determinato l’utilizzo surrettizio di materiale probatorio non esperito in contraddittorio, in quanto la decisione del Tribunale non era fondata solo sulla visione diretta dei filmati, né richiamava sequenze e fotogrammi specifici, ma si avvaleva di una serie di ulteriori risultanze probatorie (intercettazioni telefoniche, osservazione da parte della Polizia giudiziaria, perquisizioni e sequestro di stupefacente).
Inoltre – assume la Corte – la materiale assenza dei filmati risultava colmata dalla testimonianza degli investigatori e, in particolare da quella del maresciallo XXX, il quale aveva dato ampio conto in sede testimoniale delle operazioni compiute, delle movimentazioni monitorate e che il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, precisando che la mancata produzione del supporto visivo non comporta ex sé l’inutilizzabilità della prova.
Invero, tale interpretazione si pone in stridente contrasto con la natura di prova atipica riconosciuta alle videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico, aventi funzione rappresentativa dei soggetti ritratti e prive di finalità captative (non comunicative) e con la disciplina processualistica che consente l’introduzione del materiale videoregistrato nel procedimento penale.
Mentre, infatti, le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen., le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U. n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267-01; Sez.4, n.10697, del 24/01/2012, Rv.252673-01; Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Rv. 282164 – 01).
La censura svolta dalla difesa dei ricorrenti, che assumono la violazione del contraddittorio nella formazione della prova conseguente alla mancata acquisizione al giudizio dei supporti contenenti le riprese delle videoregistrazioni realizzate dagli inquirenti mediante l’apposizione di telecamere nei luoghi in cui erano in atto le transazioni illecite (una cava sita in XXX), risulta fondata in quanto, tali riprese sono state eseguite nell’ambito del procedimento penale proprio allo scopo di individuare e documentare la presenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei reati e, quindi, ai fini della loro identificazione. Non risulta pertanto applicabile la giurisprudenza secondo la quale le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 cod. proc. pen. cosicchè, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, Rv. 268787-01; Sez.3, n.4766 del 14/07/2022, Rv. 283827 – 01).
Le riprese video registrate acquisite dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari all’interno del procedimento penale, come evidenziato dalla giurisprudenza a sezioni unite sopra indicata, devono essere qualificate come prova atipica, la quale è soggetta al libero apprezzamento da parte dell’autorità giudiziaria in quanto idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, una volta assunta agli atti del giudizio previa acquisizione.
Soltanto a seguito della sua assunzione sarà pertanto possibile, anche mediante la mediazione degli appartenenti alla polizia giudiziaria che hanno proceduto al compimento degli atti irripetibili di indagine, ovvero mediante l’apprezzamento diretto della stessa autorità giudiziaria, chiamata a verificare “de visu” il contenuto delle immagini che raffigurano l’autore del reato, ritenere accertata la identità dei soggetti ritratti previo riconoscimento, sia pure mediato da immagini di confronto, dei soggetti rappresentati nelle video registrazioni. L’individuazione fotografica, invero, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell’ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell’identificazione operata (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Rv. 277471 – 03, Rv. 277471 – 03).
Al giudice, inoltre, è consentito valorizzare, ai fini della decisione, le percezioni tratte direttamente dal processo e dai suoi atti, avendo natura di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del predetto, e che ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione, come prova a carico, del confronto, operato dallo stesso giudice di merito, tra le immagini di videosorveglianza e quelle del cartellino di riconoscimento dell’imputato sul posto di lavoro, da cui si era inferita l’identità del volto dei soggetti effigiati Sez. 2 – n. 45851 del 15/09/2023, 285441 – 01).
La verifica giudiziale sulla rilevanza delle video registrazioni ai fini dell’accertamento della responsabilità degli imputati è peraltro subordinata, ai sensi dell’art.189 cod. pen., alla circostanza che i supporti digitali che le contengono abbiano fatto rituale ingresso nel fascicolo dibattimentale e, conseguentemente, che l’autorità giudiziaria sia stata posta in condizione di apprezzarle unitamente agli altri elementi di prova, ritualmente acquisiti nel contraddittorio delle parti, le quali che devono essere poste in grado di svolgere le proprie difese e le proprie osservazioni sulla provenienza e sulle caratteristiche delle immagini video registrate e sulla corretta interpretazione dei dati concernenti i soggetti in esse ritratti.
Come è stato evidenziato in premessa la Corte di appello, investita delle impugnazioni dei ricorrenti che deducevano la inutilizzabilità delle videoregistrazioni per non essere le stesse acquisite agli atti processuali, non solo ha preso atto che le video registrazioni, su cui erano fondati molti passaggi della sentenza di primo grado, non erano state trasmesse alla cancelleria del giudice dell’impugnazione, ma che le stesse non erano state neppure acquisite al fascicolo del dibattimento di primo grado, in quanto non specificamente indicate nell’indice degli atti formato dall’ufficio Gip ai sensi dell’art.431, comma 1, lett. b (atti non ripetibili), o comunque non presenti agli atti nel momento in cui il Tribunale era chiamato ad apprezzarne il contenuto.
Né all’assenza materiale agli atti del giudizio di tali supporti che, come si è detto, e come riconosce lo stesso giudice di appello, avevano contribuito a fondare l’accertamento della responsabilità penale degli imputati ricorrenti (con riferimento alla individuazione della loro presenza nel contesto ambientale in cui venivano perpetrate le condotte delittuose e alla realizzazione da parte di essi di azioni penalmente rilevanti), il giudice di appello è stato in grado di ovviare mediante la valorizzazione di ulteriori elementi di prova.
Se nella motivazione della sentenza di appello, il giudice distrettuale evidenziava, a fronte delle censure di inutilizzabilità delle video registrazioni, che la responsabilità degli imputati era stata accertata dal primo giudice sulla base delle complessive risultanze istruttorie (captazioni ambientali, testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria, attività di osservazione), nel prosieguo dell’iter motivazionale dedicato alla trattazione dei singoli reati, il giudice distrettuale ha finito per richiamare il contenuto delle immagini video registrate come principale prova di responsabilità, senza procedere ad alcuna prova di resistenza (fondata sul contenuto del materiale intercettivo o sulla diretta osservazione da parte degli investigatori), né a indicare se il contenuto rappresentativo delle immagini utilizzate per l’affermazione di responsabilità degli imputati fosse stato oggetto di percezione diretta o mediata da parte del personale di PG (e in particolare del Mar. XXX), eventualmente riversata agli atti del giudizio all’esito dell’assunzione della loro testimonianza nel contraddittorio delle parti.
In sostanza, il giudice di appello da un lato afferma che le video registrazioni, non presenti agli atti e quindi non utilizzabili ex se, risultano integrate dagli esiti delle captazioni (ambientali) autorizzate nel corso delle indagini e surrogate dalla testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria, e dall’altro omette del tutto di indicare come sia risalita alla individuazione degli imputati come responsabili delle illecite transazioni in materia di stupefacenti, se non mediante il contenuto delle registrazioni, laddove in nessun passaggio motivazionale si fa riferimento ad un riconoscimento fonico o a una osservazione diretta o mediata da parte della polizia giudiziaria.
Sotto questo profilo la motivazione della sentenza impugnata sconta altresì un vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che di violazione di legge per la intervenuta utilizzazione di una prova atipica che non risulta assunta nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art.189 cod. proc. pen.
Invero, in relazione alla responsabilità di XXX e XXX in relazione ai reati ad esso ascritti ai capi 8), 9) e 10) dell’editto accusatorio, la motivazione della sentenza impugnata si esprime nei seguenti termini: “La decisione impugnata ricostruisce una trama probatoria fondata sulla integrazione tra captazioni ambientali e videoriprese effettuate presso la Cava di XXX (in merito alle quali ha riferito il teste di PG nel corso del giudizio di primo grado)….Con riguardo al capo 9) il giudice legge congiuntamente i progressivi n.….del 12 settembre 2017 e la sequenza video che ritrae l’arrivo di XXX presso la cava, il prelievo dall’autovettura di una busta, la materiale consegna a XXX e il successivo occultamento nel capanno con l’ausilio di XXX”.
Un generico riferimento alle video riprese viene inoltre compiuto in relazione all’accertamento della responsabilità di XXX con riferimento al reato di procurata evasione di cui al capo 3 della rubrica. Con riferimento alle contestazioni rivolte a XXX l’utilizzo delle immagini video registrate risulta parimenti impiegato nel corpo della motivazione senza filtri e senza alcuna mediazione istruttoria assistita dal rispetto del contraddittorio. Si legge nella motivazione in relazione al capo 9) della rubrica: “Anche qui il contributo materiale dell’appellante emerge visivamente: egli affianca XXX nelle operazioni di presa in carico del pacco e nella contestuale organizzazione dello spazio di custodia”; vicenda ricostruita plasticamente senza considerare che i giudici di primo grado non erano stati in grado, al pari di quelli di appello, di visionare i filmati, né risulta richiamato alcun contributo dichiarativo idoneo a mediare o sostituire l’assenza dei supporti.
Anche in relazione al capo 19) contestato a XXX quale fornitore dello stupefacente al correo XXX la Corte di appello, a fronte delle difese dell’imputato il quale assumeva di trovarsi nella cava per lavoro, ha richiamato atteggiamenti, comportamenti e dinamiche operative di XXX chiaramente riconducibili alle video registrazioni, in realtà mai acquisite agli atti e in assenza di ulteriori e significativi elementi di sostegno, se non le intercettazioni ambientali genericamente richiamate.
Quanto a XXX l’utilizzo delle immagini risulta decisivo per la Corte di appello per contrastare le difese di merito dell’imputato in relazione alla equivocità del contenuto delle intercettazioni ambientali.
Motiva la Corte: “Le immagini mostrano XXX giungere presso la cava, ispezionare la sostanza, caricarla nella propria autovettura e allontanarsi mentre i sodali immediatamente procedono alla spartizione del denaro”.
In definitiva, la Corte utilizza un formidabile riscontro alle intercettazioni telefoniche o ambientali, ma omette del tutto di procedere a una prova di resistenza che faccia leva esclusivamente sul materiale captativo o dia conto delle ragioni per cui ha inteso utilizzare il contenuto delle video registrazioni pur avendo riconosciuto che le stesse non erano presenti nel fascicolo processuale dei giudici di merito.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in accoglimento della doglianza, di ordine processuale, comune alle difese dei ricorrenti, concernente la inutilizzabilità, ai fini dell’accertamento della responsabilità degli imputati, del contenuto delle video registrazioni eseguite su iniziativa della polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari le quali, essendo atti di indagine non ripetibili, avrebbero dovuto essere inserite nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. ed essere valutate nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art.189 cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere, previa eventuale rinnovazione della prova ai sensi dell’art. 603, commi 1 e 3 cod. proc. pen., ad un nuovo esame sulla responsabilità degli imputati in relazione alle singole ipotesi di reato per le quali è stata pronunciata condanna e dare conto delle valutazioni operate mediante un iter motivazionale che prescinda dal contenuto delle video registrazioni, se non acquisite agli atti.
