Il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico?
La Cassazione penale Sesta Sezione con la sentenza numero 27223 depositata il 20 luglio 2026, (allegata al post) ha affermato che, in relazione al delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima non hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico nei confronti di chi pone in essere il comportamento vietato o omette quello imposto dal provvedimento del giudice, perché la persona offesa, non avendo la disponibilità della misura disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., non può paralizzare l’efficacia del comando giudiziale, fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, valorizzando l’intervenuta remissione di querela e il consenso prestato dalla persona offesa al rientro dell’imputato nella casa coniugale, aveva assolto quest’ultimo dal delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen. per assenza di dolo.
