La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 18628/2026 (allegata al post) in tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., ha stabilito che il Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo, esercita un controllo giurisdizionale pieno e non meramente esterno sulla sussistenza dei presupposti della misura, sicché viola la legge quando rigetti in modo apodittico la richiesta difensiva di acquisizione di atti specificamente indicati, ove il contenuto di tali atti sia stato poi effettivamente utilizzato per fondare il giudizio di persistente capacità di collegamento con l’associazione criminale.
Parimenti, viola la legge il Tribunale che, in presenza di una specifica doglianza sulle condizioni di salute del detenuto, limiti la propria valutazione al solo profilo dell’incidenza delle patologie sulle facoltà cognitive e sulla capacità di comunicazione verbale, omettendo di verificare se la complessiva situazione clinica, in rapporto alla particolare afflittività del regime speciale, comporti una sofferenza aggiuntiva ed eccessiva ovvero un trattamento inumano o degradante.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto contro il decreto ministeriale di proroga del regime ex art. 41-bis, valorizzando il ruolo storico di vertice del detenuto nel mandamento mafioso di Pagliarelli, la gravità dei reati commessi, l’inadeguatezza delle misure coercitive già sperimentate (avendo, durante la detenzione domiciliare, ordinato un omicidio) e la persistente vitalità della compagine associativa, desunta da recenti operazioni di polizia.
Il ricorso per cassazione si articolava su tre motivi: violazione di legge per mancata acquisizione di atti decisivi richiesti dalla difesa; illegittima applicazione retroattiva della disciplina del 41-bis modificata in peius; difetto di motivazione sulle condizioni di salute del detenuto.
La Corte dichiara manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui il regime differenziato modificato dalla l. n. 94/2009 è applicabile anche a chi sconti pene per reati commessi anteriormente, non incidendo tale disciplina sulla natura della pena ma sulle sole modalità esecutive [Cassazione 41 bis 2026.pdf]. Accoglie invece il primo e il terzo motivo, annullando con rinvio.
Il perimetro del controllo giurisdizionale sulla proroga
La sentenza ricostruisce con ampiezza la cornice sistematica del controllo sui provvedimenti di proroga del 41-bis, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 417/2004, n. 190/2010, n. 351/1996) e di legittimità formatasi sul punto.
Il principio-cardine è così enunciato:
“il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all’art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell’intero materiale probatorio raccolto”.
Il primo motivo: la mancata acquisizione degli elementi decisivi richiesti dalla difesa
La censura difensiva
La difesa aveva chiesto l’acquisizione di ordinanze di custodia cautelare e sentenze relative a soggetti diversi dal ricorrente, citati nel decreto ministeriale come fonte della prognosi di perdurante capacità di collegamento con l’associazione.
La richiesta era stata specificamente motivata: verificare se le indicazioni del decreto ministeriale sull’operatività del clan trovassero adeguata conferma nel contenuto effettivo di tali atti.
Il Tribunale aveva respinto la richiesta qualificandola “generica”, per non avere la difesa indicato “quali atti conterebbero evenienze con valore probatorio della cessazione della pericolosità di XXXXXX e della vitalità della consorteria di appartenenza”.
La Cassazione demolisce tale impostazione con un duplice ordine di argomenti.
In primo luogo, sul piano logico, l’affermazione di genericità è definita “apodittica, quindi nella sostanza assente”. Il Tribunale, richiedendo alla difesa di anticipare il contenuto favorevole di atti che non le erano stati resi disponibili, finiva per pretendere “una vera e propria inversione dell’onere probatorio”, rendendo di fatto impossibile l’esercizio del diritto di difesa su un punto che si sarebbe rivelato decisivo.
In secondo luogo, e questo è il rilievo più incisivo, la Corte accerta che la stessa motivazione del provvedimento impugnato è smentita dal suo contenuto: gli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di persistente capacità di collegamento — la perdurante attività del gruppo criminale, il mantenimento di un’influenza dopo la carcerazione — “sono stati tratti, come esplicitamente ammesso nelle pagg. 2 e 4, proprio dai provvedimenti di cui la difesa aveva chiesto vanamente l’acquisizione per verificarne il reale contenuto, con la conseguenza di non poter interloquire utilmente su tale punto cruciale della decisione”.
Questo approdo si pone in piena continuità con il principio già enunciato dalla Prima Sezione nel 2021, in una vicenda del tutto sovrapponibile, in cui era stata censurata l’erronea qualificazione come irrilevanti di captazioni citate nelle note della DDA e del DAP, sul presupposto che non costituissero “parte integrante del materiale probatorio posto a fondamento del decreto ministeriale”. In quell’occasione la Corte aveva osservato che la decisione sulla sussistenza dei presupposti della proroga risultava “in concreto fondata… anche… dal contenuto delle conversazioni intercettate… sulle quali, però, la difesa non è stata in grado di interloquire utilmente”.
La sentenza qui annotata applica dunque un principio consolidato, ma lo declina con particolare rigore: non è sufficiente che il giudice richiami “astratti indici giurisprudenziali” per respingere l’istanza probatoria; occorre che l’eventuale diniego sia sorretto da una verifica reale di non pertinenza, e non da una mera clausola di stile.
Il vizio accertato è particolarmente significativo perché investe la stessa effettività del contraddittorio nel procedimento di reclamo. Se il decreto ministeriale — e, a cascata, l’ordinanza del Tribunale — fonda il giudizio prognostico su atti relativi a soggetti terzi, la cui rilevanza per la posizione del reclamante deve essere accertata e non presunta, il diniego di acquisizione si traduce in una lesione del diritto della difesa di controllare “la idoneità dimostrativa” delle fonti di prova, secondo la formula generale enunciata nella stessa sentenza.
Rileva, inoltre, la Corte che il Tribunale non si era nemmeno confrontato con le “produzioni difensive, costituite da sentenze e provvedimenti di tenore del tutto distonico rispetto a quelle valorizzate”, né aveva considerato elementi favorevoli quali l’assenza di nuove incriminazioni, l’ottimo comportamento intramurario, la partecipazione all’opera di rieducazione e il lungo periodo trascorso in regime differenziato senza contatti con l’ambiente criminale. Ne discende che la decisione impugnata “non costituisce il risultato di una valutazione specifica sulla soggettività del condannato”, ma una motivazione unilaterale e non aperta al confronto dialettico.
Il terzo motivo: condizioni di salute e afflittività del regime speciale
Il secondo profilo di accoglimento riguarda il tema, distinto da quello dell’incompatibilità con la detenzione in carcere tout court (di competenza del magistrato di sorveglianza in sede di differimento pena), della “concreta incidenza delle patologie documentate con le modalità della detenzione secondo il regime speciale”.
La motivazione censurata
Il Tribunale, dopo avere riportato la relazione sanitaria dell’istituto penitenziario, si era limitato ad affermare che “nessuna delle patologie che lo affliggono [è] a carattere tale da influire sulle sue facoltà mentali e sulla capacità di comunicazione verbale”, escludendo così ogni incidenza sulla pericolosità.
Il principio di diritto
La Cassazione ribadisce che l’aggravamento delle condizioni di salute fisiche del detenuto “può incidere sulla complessiva legittimità della proroga… sia con riguardo al divieto di realizzazione di un trattamento inumano o degradante sia con riferimento all’analisi della condizione di attualità della pericolosità del recluso”.
Il criterio-guida è riportato testualmente:
“valutare, in presenza di una specifica doglianza, se lo stato di salute del ricorrente incida sulla sua possibilità di riprendere o mantenere i contatti con il sodalizio criminoso di appartenenza, nel senso di escluderla o limitarla al punto da rendere non necessaria la proroga del regime differenziato, e se quest’ultimo si traduca, a causa di uno stato patologico particolarmente grave del detenuto, in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano o degradante, contrastante con la finalità rieducativa che l’esecuzione della pena deve sempre mantenere, in caso affermativo bilanciando le esigenze di cura del detenuto stesso con le esigenze di sicurezza pubblica”.
La Corte individua un duplice vizio: da un lato il Tribunale ha motivato “esclusivamente sul profilo del possesso da parte del detenuto delle capacità mentali necessarie a mantenere rapporti con il gruppo mafioso, che… è dato che va preso in esame, ma non è il solo parametro da considerare”; dall’altro, ha omesso di confrontarsi con la relazione medico-legale di parte, che aveva evidenziato come le prescrizioni del regime derogatorio — isolamento diurno, assenza di controllo e assistenza continuativa — costituissero “un quotidiano pericolo concreto per la sua salute”, con “evidenti ricadute sul divieto, costituzionale e convenzionale, di una pena… inumana e degradante”.
I due profili di accoglimento, sebbene distinti, condividono una comune ratio decidendi: l’esigenza che il controllo del Tribunale di sorveglianza sia effettivo e non apparente. Nel primo caso, l’effettività è negata dalla sottrazione al contraddittorio di atti in concreto utilizzati per motivare la decisione; nel secondo, dalla adozione di un parametro valutativo parziale, che isola un solo profilo (quello cognitivo-comunicativo) tra quelli rilevanti ai fini della verifica di compatibilità del regime speciale con lo stato di salute del detenuto.
In entrambi i casi, il vizio è qualificato come violazione di legge riconducibile al difetto di motivazione reale ed effettiva, in coerenza con l’orientamento per cui il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di 41-bis, pur limitato, comprende il controllo sull’esistenza di una motivazione non meramente apparente.
La sentenza in commento conferma e sviluppa due direttrici di garanzia già presenti nella giurisprudenza di legittimità, ma le applica con particolare concretezza a una vicenda di proroga “storica” del regime speciale, nella quale il lungo tempo trascorso in detenzione differenziata e le condizioni di salute ingravescenti del reclamante imponevano una motivazione tanto più stringente.
Sul piano dei principi, l’arresto merita di essere segnalato per aver chiarito che:
il rigetto della richiesta di acquisizione di atti specificamente indicati dalla difesa non può fondarsi su una generica affermazione di irrilevanza, quando il provvedimento impugnato utilizzi poi in concreto il contenuto di quegli stessi atti a fondamento della decisione;
la valutazione delle condizioni di salute del detenuto, ai fini della legittimità della proroga del 41-bis, non può esaurirsi nella verifica della permanenza delle facoltà cognitive e comunicative, ma deve estendersi alla complessiva incidenza delle patologie sulla sostenibilità umana del regime speciale, anche sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani o degradanti.
Il giudizio di rinvio dovrà quindi essere condotto garantendo un controllo pieno e dialettico su entrambi i piani, con motivazione non apparente, come espressamente indicato nel dispositivo della sentenza.
