Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22352/2026, 13 maggio/18 giugno 2026, ha ribadito che integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. La nullità, tuttavia, si verifica solo nell’ ipotesi in cui l’udienza si apra e si chiuda in orario antecedente a quello fissato nel decreto di citazione notificato, perché solo in tale ipotesi l’imputato e il difensore non sono stati messi nelle condizioni di presenziare e svolgere le difese.
Provvedimento impugnato
La Corte d’appello, con sentenza del 16 settembre 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di condanna di AB in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992 e rideterminato la pena in mesi 6 di arresto ed euro 2000 di ammenda.
L’imputato, il 5 febbraio 2021, era stato fermato alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 d.lgs.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza della Corte di appello l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi.
Si riporta qui solo il primo, l’unico di interesse per l’oggetto del post.
Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di nullità dell’udienza di discussione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 409 comma 2 cod. proc. pen., in quanto svolta in orario anticipato rispetto all’ora prefissata. L’udienza, svolta con il rito camerale, era stata chiamata in anticipo rispetto all’orario fissato nel decreto di citazione. In un caso sovrapponibile a quello in esame la Suprema Corte ha affermato: “L’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione” (Sez. 3 n. 51578 del 02/03/2017, Rv. 271343).
In quel caso, la Corte, senza correttamente porsi il problema se potesse o meno intervenire l’imputato con ritardo, ha annullato senza rinvio le due decisioni di merito, rilevando la nullità assoluta.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso deve essere rigettato.
Il motivo, incentrato sulla nullità del giudizio, per essersi tenuta l’udienza di discussione della opposizione alla richiesta di archiviazione in orario antecedente a quello fissato nel decreto di fissazione, è infondato.
Dall’esame degli atti emerge che:
-nel decreto di citazione l’udienza di discussione era fissata per le ore 13.50 dell’11 gennaio 2022;
– dal verbale di udienza emerge che la stessa aveva avuto inizio alle ore 13.38 ed era stata chiusa alle ore 13.56.
La Corte di appello, in replica alla eccezione formulata con i motivi di impugnazione, ha rilevato che l’imputato non si era presentato prima della chiusura della udienza, avvenuta in orario successivo a quello indicato nell’avviso, sicché nel caso di specie non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa.
La decisione della Corte territoriale non si presta a censure.
In linea generale, è già stato chiarito che integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Rv. 271343 – 01 in un caso in cui l’udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30; Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, Rv. 262676 – 01 in un caso in cui l’udienza fissata alle ore 12 era stata celebrata alle 10,08, con designazione di un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen; Sez. 5, n. 39843 del 23.9.08, Rv. 241738).
La nullità, dunque, si verifica solo nell’ipotesi in cui l’udienza si apra e si chiuda in orario antecedente a quello fissato nel decreto di citazione notificato, perché solo in tale ipotesi l’imputato e il difensore non sono stati messi nelle condizioni di presenziare e svolgere le difese. Nel procedimento in oggetto l’udienza, pur essendo iniziata in orario antecedente (sia pure di poco) a quello fissato nel decreto, è terminata in orario successivo, senza che l’imputato sia comparso.
Ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa si è in concreto realizzata.
Note di commento
Prima i fatti.
Un’udienza di discussione sull’opposizione ad una richiesta di archiviazione viene fissata in una certa data alle ore 13.50.
Inizia però alle 13.38 e finisce alle 13.56.
L’imputato non compare.
L’udienza dura 18 minuti, solo sei dei quali sono successivi all’orario prefissato.
Adesso le opinioni.
Il collegio della quarta sezione penale si premura di riconoscere che l’udienza è stata indebitamente anticipata rispetto all’orario indicato.
Subito dopo, tuttavia, si affretta a minimizzare l’accaduto, sottolineando che l’anticipo era stato modesto (“l’udienza, pur essendo iniziata in orario antecedente (sia pure di poco) a quello fissato nel decreto”).
Immediatamente di seguito rimarca che l’udienza “è terminata in orario successivo”.
La sottolineatura sarebbe stata ancora più appropriata per questa parte finale, posto che la durata del tempo “legittimo” era stata di soli sei minuti eppure, curiosamente, nessun accenno è stato fatto.
Non è ovviamente un fatto di minutaggio.
È che due terzi di un’udienza di brevissima durata – 12 minuti su 18 complessivi – si sono svolti in un lasso di tempo in cui la parte-difesa aveva legittima ragione di credere che nessuna attività potesse compiersi.
È ancora che, quand’anche l’indagato e il suo difensore fossero comparsi, la loro conoscenza degli accadimenti di udienza sarebbe stata menomata.
A dispetto della tesi affermata dal collegio di legittimità, questa è, indiscutibilmente, una violazione del diritto di difesa.
