Non menzione della condanna: il giudice che la neghi pur avendo riconosciuto la sospensione condizionale della pena è tenuto a motivare adeguatamente la sua decisione (redazione)

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Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25113/2026, 26 giugno/3 luglio 2026, ha ribadito che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale nella valutazione degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., può concedere alcuni benefici di legge e negarne altri, attesa la diversa natura e finalità degli stessi benefici. Tuttavia, ove conceda uno solo dei due benefici, una tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua che evidenzi le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione di un beneficio non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro, ovvero che indichi altri elementi di segno negativo rispetto alla concessione del beneficio non riconosciuto.

Provvedimento impugnato

Con sentenza del 26/11/2025, la Corte d’appello confermava la sentenza del 20/04/2021 del Tribunale con la quale XXX era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione di prodotti industriali con marchi contraffatti provenienti dal delitto di cui all’art. 473 cod. pen. e di detenzione per la vendita dei medesimi prodotti.

Ricorso per cassazione

Avverso l’indicata sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, deducendo un unico motivo, con il quale denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, nonché degli artt. 133 e 175 cod. pen., «per omessa valutazione e motivazione relativamente alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione». Lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, che aveva avanzato con il suo atto di appello, di concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sottolineando come tale motivazione fosse tanto più necessaria a fronte della concessione, da parte del Tribunale, della sospensione condizionale della pena.

Decisione della Suprema Corte

L’unico motivo è fondato.

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di concederle la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, «in considerazione della scarsa offensività della condotta (mancata vendita di tale merce)» e «in ragione anche della prognosi di non reiterazione già espressa con riferimento al beneficio di cui all’art. 163 c.p.».

Pur avendo dato atto di tale richiesta dell’appellante (punto 2 della pag. 2 della sentenza impugnata), la Corte territoriale ha tuttavia del tutto omesso di motivare al riguardo, con la conseguente sussistenza del denunciato vizio di mancanza della motivazione.

Si deve altresì osservare che la motivazione era nella specie tanto più necessaria a fronte del fatto che il Tribunale aveva ritenuto di concedere all’imputata la sospensione condizionale della pena (con la motivazione che: «[l]o stato di incensuratezza della XXX consente una prognosi favorevole in merito alla circostanza che l’imputata si asterrà dalla reiterazione di condotte illecite»).

È pacifico che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale nella valutazione degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., può concedere alcuni benefici di legge e negarne altri, attesa la diversa natura e finalità degli stessi benefici. In particolare, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità della condanna quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, data la possibilità della revoca del beneficio, un’efficace remora alla commissione di ulteriori violazioni della legge penale (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2016).

La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che, ove venga concesso uno solo dei due benefici – come nel caso in esame, in cui il Tribunale ha disposto la sospensione condizionale della pena –, e non venga invece concesso l’altro, una tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua che evidenzi le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione di un beneficio non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro, ovvero che indichi altri elementi di segno negativo rispetto alla concessione del beneficio non riconosciuto (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787-01). Si reputa che il beneficio in questione possa essere direttamente riconosciuto dalla Corte di cassazione, che può pertanto annullare sul punto la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Ciò sulla base del prevalente e condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto e, in particolare, anche sulla base degli elementi che siano già stati valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Rv. 281028-01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, Rv. 274676-01; Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, Rv. 271829-01; Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016, Rv. 267217-01).

Nel caso di specie, il Tribunale ha già rilevato lo stato di incensuratezza dell’imputata e ha altresì formulato una prognosi favorevole circa la sua futura condotta, riconoscendole la sospensione condizionale della pena. Il giudice del merito si deve ritenere avere con ciò già esplicitato gli elementi che valgono a fondare il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che va, pertanto, riconosciuto.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che deve essere riconosciuta.

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