Istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dallo straniero extra UE: le condizioni per il diniego fondato sull’incertezza delle generalità del richiedente (Riccardo Radi)

Defendant listening to lawyer whispering in a courtroom with judge and audience

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 21276/2026, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha ricordato che l’ammissione del richiedente straniero avente la nazionalità di uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere negata nel solo caso in cui sussistano fondate ragioni per dubitare della certezza della sua identità, non essendo sufficiente, a tal fine, che il rilascio del documento sia avvenuto in base a dati anagrafici riferiti dal predetto.

Fattispecie relativa a richiesta di ammissione avanzata mediante allegazione di permesso di soggiorno e di codice fiscale, emessi dallo Stato italiano sulla scorta dei dati forniti dal richiedente.

La Suprema Corte sottolinea che costituisce principio consolidato che «E’ legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell’istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l’ammissione al beneficio» (ex multis, Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, Privitera, Rv. 284957 – 01).

La Cassazione ha, peraltro, già avuto occasione di chiarire che detto principio, che attiene alla tutela di un interesse patrimoniale dello Stato, deve, tuttavia, essere compreso nella sua reale portata senza trascurare, da un lato, che la materia richiede la ricerca di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (Corte Cost. n.16 del 10 gennaio 2018), e, d’altro canto, con specifico riguardo al processo penale, in cui l’azione viene subìta da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, che deve essere «assicurata […] una più intensa protezione, sganciando l’ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato» (Corte Cost. n.47 del 12 febbraio 2020). In siffatti termini si è condivisibilmente espressa Sez. 4, n. 46172 del 09/12/2021, Camara, Rv. 282553 – 01 in una fattispecie analoga a quella in esame, in cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata negata a un cittadino straniero non appartenente a Stati dell’Unione Europea, provvisto di carta d’identità rilasciata sulla base di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si è osservato, in particolare, che le norme che disciplinano le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non escludono l’accesso al beneficio in ragione del tipo di procedimento con cui il richiedente abbia conseguito il documento d’identità «in linea con l’ovvia considerazione che sarebbe, in tal caso, riservato un diverso trattamento in funzione delle modalità di avvio del procedimento per il rilascio del documento perché sarebbe sempre preclusa – a chi è in una condizione di ingresso nel territorio senza documenti e a prescindere dalle ragioni di tale condizione – l’effettività dell’accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale».

Si è chiarito, altresì, che, ferma restando la validità del principio per cui deve ritenersi legittimo il provvedimento che neghi l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia assoluta incertezza sulle generalità del richiedente, «il cittadino di Paesi non aderenti all’Unione europea che abbia documentato le proprie generalità mediante allegazione di un documento rilasciato dalle autorità dello Stato (nella specie carta d’identità), non può essere onerato di dimostrare che i dati riportati nel predetto documento corrispondano alle generalità riportate in altro documento proveniente dal Paese di origine.

Tale probatio diabolica contrasterebbe, qualora si verta in materia di misure privative della libertà personale, con il fondamentale diritto a un equo processo, la cui effettività passa anche per il sostegno economico necessario per l’assistenza tecnica di un difensore d’ufficio o di fiducia a chi ne sia sprovvisto (art.6.3, lett. c, C.E.D.U., che riconosce ad ogni accusato il diritto di «difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia», Corte EDU, Benham c. Regno Unito § 61; Quaranta c. Svizzera, § 33; Zdravko Stanev c. Bulgaria, § 38)».

Su tali premesse, la Suprema Corte ha, pertanto, precisato che «l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere negata nei soli casi nei quali vi sia «fondato» motivo di dubitare dell’esattezza delle generalità, non essendo a tal fine sufficiente che tale incertezza derivi dalla circostanza che il documento d’identità esibito dal richiedente sia stato rilasciato in base a dati riferiti, tanto più ove si osservi che il legislatore ha ritenuto sufficiente un’autocertificazione della situazione reddituale, onde evitare trattamenti discriminatori nei confronti di stranieri non appartenenti a Stati dell’Unione Europea in condizioni di oggettiva impossibilità di documentarla».

Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che il giudice di merito, a fronte della allegazione del permesso di soggiorno e del codice fiscale rilasciati dallo Stato italiano, si è limitato a ritenere, apoditticamente, incerta l’identità del richiedente, tralasciando di considerare le ragioni del rilascio del suddetto permesso, la cui specificità è costituita dall’esistenza di un conflitto con il paese di origine, evocando genericamente la circostanza che tali documenti erano fondati su dati riferiti dallo stesso imputato, sminuendo la rilevanza dei rilievi dattiloscopici, che, a norma dell’art. 10 ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, sono strettamente funzionali all’accertamento dell’identità personale in difetto di idonea documentazione e all’avvio del procedimento di protezione internazionale (nel caso in esame pacificamente avviato), omettendo, così, di spiegare su quali elementi specifici basasse la propria valutazione di incertezza.

La carenza del profilo argomentativo dell’ordinanza impugnata, si traduce in una motivazione apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e su asserzioni prive di efficacia dimostrativa, integrando il lamentato vizio di violazione di legge.

Per le ragioni esposte l’ordinanza deve essere annullata

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