Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione).
La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale può essere sottoposta a condizioni1.
Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale.
La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia. È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.
Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di appello e, se il condannato è detenuto – anche presso il domicilio – ovvero affidato in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza.
A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari …. Acquisiti i pareri, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio.
Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria.
Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.
1 Generalmente nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione – risolutiva – della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo).
Si riportano i dati numerici – basati sulla documentazione custodita nell’Archivio storico – relativi ai destinatari di decreti di grazia e commutazione delle pene nelle Presidenze precedenti
- Einaudi (dal 12 maggio 1948), n. 15.5781
- Gronchi (dall’11 maggio 1955), n. 7.423
- Segni/Merzagora (dall’11 maggio 1962, Presidente Segni; dal 10 agosto 1964 al 6 dicembre 1964, Presidente supplente Merzagora), n. 926
- Saragat (dal 29 dicembre 1964), n. 2.925
- Leone (dal 29 dicembre 1971), n. 7.498 (7.373 per reati comuni e 125 per reati militari)
- Pertini (dal 9 luglio 1978), n. 6.095 (2.805 per reati comuni e 3.290 per reati militari)
- Cossiga (dal 3 luglio 1985), n. 1.395 (1.240 per reati comuni e 155 per reati militari)
- Scàlfaro (dal 28 maggio 1992), n. 339 (302 per reati comuni e 37 per reati militari)
- Ciampi (dal 18 maggio 1999), n. 114 (71 per reati comuni e 43 per reati militari)
- Napolitano I (dal 15 maggio 2006), n. 23 (22 per reati comuni e 1 per reato militare)
- Mattarella (dal 3 febbraio 2015), n. 35 (per reati comuni)
- Mattarella II (dal 29 gennaio 2022), n. 35 (per reati comuni) e 1 reato militare
Al 31 dicembre 2025, i provvedimenti di clemenza individuale sono stati dunque 42.406 di cui (almeno) 3.652 per reati militari
Dal suo insediamento nel secondo mandato (29 gennaio 2022), il Presidente Mattarella ha adottato 36 provvedimenti di clemenza individuale. Si è trattato di 22 decreti di grazia per pene detentive temporanee (di cui tre anche per la pena pecuniaria inflitta con la condanna), 9 decreti con cui sono state concesse grazie parziali (riduzione della pena detentiva temporanea), 3 decreti di grazia per la sola pena pecuniaria (due relativi alla pena della multa e l’altro concernente l’ammenda), 1 decreto di grazia per la sola pena accessoria, 1 decreto di grazia per la pena detentiva della reclusione militare.
Nessuno dei provvedimenti di grazia è stato adottato su contrario avviso del Ministro competente o in assenza di domanda dell’interessato.
Nel corso del secondo mandato, sono state sottoposte all’attenzione del Presidente Mattarella sia le pratiche che hanno dato luogo all’adozione dei 36 provvedimenti di clemenza sopra indicati sia altre 1371 domande (o proposte) di grazia oppure di commutazione di pene. Di esse 1136 sono state rigettate e 235 archiviate o “poste agli atti”.
Delle domande rigettate, 358 hanno riguardato condannati la cui pena non era in corso di esecuzione perché era stata concessa la sospensione condizionale o perché l’esecuzione della pena detentiva era stata sospesa a norma dell’art. 656 c.p.p., ovvero condannati che sin dall’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo un periodo di detenzione carceraria, erano stati ammessi a misure alternative al carcere (affidamento in prova; detenzione domiciliare; semilibertà): in questi casi il Presidente della Repubblica ha ritenuto che le esigenze poste a fondamento della domanda di clemenza risultassero già adeguatamente tutelate per effetto degli ordinari strumenti personali, sostanziali e processuali, e penitenziari (Corte cost., sent. n. 200/06).
In 298 ulteriori casi, l’archiviazione della pratica è stata disposta direttamente dall’Ufficio su indicazione a carattere generale del Presidente della Repubblica. Si è proceduto in tal modo quando la domanda di clemenza era palesemente priva dei requisiti che potevano consentirne la trattazione (per esemplificare, domande provenienti da soggetti non legittimati ovvero relative a provvedimenti estranei all’ambito del potere di clemenza individuale, domande prive di sottoscrizione, domande del tutto generiche la cui finalità non è stata chiarita dall’interessato pur dopo sollecitazione da parte dell’Ufficio).
Complessivamente, sono state ad oggi trattate e definite dal Presidente Mattarella nel suo secondo mandato 1705 pratiche di grazia o commutazione di pena.
I dati indicati nel post sono tratti dal sito della Presidenza della Repubblica – funzioni e atti del Presidente (a questo link per la consultazione).
