Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25270/2026, 19 giugno/6 luglio 2026, ha chiarito che il requisito del periculum in mora, necessario per legittimare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, non è più richiesto allorché il giudice con sentenza accerta la responsabilità penale e dispone la confisca medesima.
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora“, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284313 – 01).
Diversa è, invece, la natura della confisca, disposta dal giudice in sentenza e, pertanto, conseguente all’accertamento di responsabilità operato all’esito del procedimento penale con il relativo provvedimento definitorio che, statuendo in ordine alla attribuibilità oggettiva e soggettiva del fatto corrispondente alla fattispecie astratta all’imputato, nel caso di illeciti tributari prevede come obbligatoria (art. 12-bis d. Igs. n. 74/00), la confisca del relativo profitto, pari all’imposta evasa.
